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Estratto: “La CTR ha correttamente interpretato l'art. 6, comma 3, del d.p.r. n.633 del 1972 al fine di stabilire il momento in cui una data operazione di prestazione di servizi si deve considerare "effettuata" ai fini dell'imponibilità del tributo. Ai sensi della norma ora citata, infatti, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo ...", sicché solo da tale momento insorge l'obbligo di fatturazione e si realizza il presupposto impositivo. Lo stesso comma 3 dell'art. 6 del d.P.R. n.633 del 1972, tuttavia, contiene una deroga, introdotta ad integrazione del testo originario, dall'art. 16 bis d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, conv. in I. 22 marzo 1995 n. 85 ed entrato in vigore il 24 febbraio 1995, poi sostituito dall'art. 4 d.l. 2 ottobre 1995 n. 415, conv. con modificazioni in I. 29 novembre 1995 n. 507. Tale deroga recita testualmente «Quelle [le prestazioni di servizi] indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese». 3.2 La ricorrente sostiene che la suddetta deroga debba essere interpretata nel senso che tutte le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate al momento in cui sono rese ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo. Una tale interpretazione è manifestamente infondata in quanto porterebbe a trasformare l'eccezione in regola generale con una sostanziale abrogazione del principio secondo cui le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Risulta palese, invece, che il rimando effettuato dal legislatore al primo periodo del comma 3 dell'articolo .3 del d.P.R. n.633 del 1972 serve ad identificare e delimitare l'ambito di operatività dell'eccezione, che riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Solo in relazioni a tali casi le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento in cui sono rese o, se periodiche, nel mese successivo.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “il motivo è inammissibile poiché il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede dì legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 6288 del 18/03/2011; Cass. n. 27162 del 23/12/2009)”.

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Estratto: “Non è dunque, corretto, calcolare la percentuale di ricarico media in relazione alla media ponderata, facendo riferimento esclusivamente ai diversi valori di ricarico medio secondo la mera media aritmetica, in tal modo non considerando le diverse percentuali di ricarico, in relazione ai singoli prodotti disomogenei, in ragione anche della diversa quantità di vendita di ciascuno di essi”.

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Estratto: “Questo tema è stato trattato dalla Sezione (sent. 11398/2015, ripresa in ord. 28.06.2017 n. 16128), ove ben si distingue tra bonus «quantitativi» che fanno parte dell'attività tipica del concessionario, qual è appunto la vendita di auto, e che quindi sono soggetti ad Iva, separandoli dai bonus «qualitativi» in cui vi è una promessa unilaterale del concedente ed il bonus non è il «prezzo» dell'adeguamento del concessionario agli standards proposti dal concedente, seppure -avvisa la Sezione- in tali ipotesi occorre guardare al contratto per inquadrare correttamente il profilo civilistico da cui far discendere il momento fiscale; ed in questo senso costituiscono indici probatori il potere coercitivo esercitabile dalla concessionaria per ottenere l'adempimento delle obbligazioni, oppure il carattere automatico del bonus al verificarsi di fatti estranei alla volontà delle parti, ovvero l'estraneità del risultato alla disponibilità delle parti”.

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Estratto: “incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale”.

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Massima: “La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, previsto come obbligatorio dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, si applica a tutte le verifiche che comportino un accesso presso la sede del contribuente, anche se finalizzato solo all'acquisizione di documenti, essendo irrilevante che l'accertamento si basi anche o soprattutto su accertamenti a tavolino, come possono essere quelli bancari sui conti correnti del verificato. Nella fattispecie, una Società veniva sottoposta a verifica fiscale, durante la quale venivano eseguiti prima dei controlli sulle movimentazioni bancarie relative al conto corrente, poi un accesso presso i locali, dove veniva acquisita della documentazione contabile finalizzata al riscontro delle risultanze bancarie. L'avviso di accertamento conseguentemente emesso, si profilava in palese contrasto con l'art. 12, comma 7, della legge citata, per inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto per l'emanazione dell'atto amministrativo, termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. L'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus" è determinata dal mancato dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.

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Massima: “Non costituiscono elementi sufficienti, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, i costi dedotti dall'imponibile. Ciò nella considerazione che il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione”.

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Massima: “L'utilizzo da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella indicata negli studi di settore, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, non costituisce da sola una circostanza grave, precisa e concordante idonea a fondare un accertamento. Inoltre occorre valutare la situazione concreta in cui il contribuente opera, senza considerare solo l'indice di reddittività media del settore. Nel caso di specie, ad una società, con contabilità regolare, veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette con il quale si contestava l'omessa contabilizzazione di corrispettivi e l'illegittima detrazione di costi, e venivano ricalcolati i ricavi in base ad una percentuale di ricarico indicata negli studi di settore di categoria, con rideterminazione induttiva del reddito. In presenza di una regolarità contabile non è sufficiente per l'accertamento di un maggior reddito la sola applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante dagli studi di settore in quanto quest'ultima non costituisce in ogni caso un fatto noto sul quale fondare poi la pretesa, ma solo un dato statistico inidoneo da solo ad integrare gli estremi di una prova anche solo presuntiva. Occorrono infatti altri elementi per contestare l'attendibilità della dichiarazione del contribuente, i quali devono consistere in circostanze gravi, precise e concordanti”.

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Estratto: “spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità”.

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Estratto: “in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'alterità soggettiva dell'imputazione delle operazioni, sia che il cessionario sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che la cessione si inseriva in un'evasione Iva. La circostanza che l'operazione si inserisca in una fattispecie fraudolenta di evasione dell'Iva non comporta, infatti, ineludibilmente la perdita, per il cessionario, del diritto di detrazione, attesa l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se «non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l'operazione interessata si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'Iva”.

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