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Estratto: “la nozione di inerenza da ultimo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che la collega alla esistenza di un nesso funzionale tra costo o spesa e l'attività dell'impresa nel suo complesso, ritenendo sussistente l'inerenza "anche per i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale", ovvero quando i costi si pongono "in correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

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Estratto: “costi o le spese rilevano per la qualificazione della base imponibile in virtù di una loro correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. L'inerenza dei costi, dunque, deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa ovvero all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Non si deve compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) della spesa, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico”.

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Estratto: “il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e SS. e 2697, comma 2, c.c." (Cass. n. 14237/2017); che, in materia di prova presuntiva, compete dunque alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell'art. 2729 c.c.”.

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Estratto: “sicché l'inerenza non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo, salvo dimostrazione da parte dell'amministrazione finanziaria della macroscopica antieconomicità della operazione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33574 e Sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904, in tema di IVA; Sez. 5, 21 novembre 2018, n. 30030, in tema di imposte dirette, nonché Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27786); iii) la presunzione di veridicità di quanto rappresentato dalle fatture vale qualora le stesse siano redatte in conformità ai requisiti di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

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Estratto: “questa Corte ha precisato che, ai fini delle imposte sui redditi, a norma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, (convertito con la L. 26 aprile 2012, n. 44), l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato) anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.

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Estratto: “il valore assoluto dei compensi (Cass., se. 6- 5, n. 22705 del 2016) e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo”.

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Estratto: “a seguito della suindicata modifica apportata alla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, novella che opera quale jus superveniens avente efficacia retroattiva in bonam partem, stante il tenore del comma 3 dei medesimo articolo, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, che siano o meno inserite in una "frode carosello", per il solo fatto che sono stati sostenuti”.

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Estratto: “è innanzitutto pacifico che la modifica dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 del 1993 intervenuta nel 2012, costituendo jus superveniens astrattamente più favorevole al contribuente abbia efficacia retroattiva (ex multis, cfr. Cass., , ord. n. 17788/2018; 26461/2014). Ne discende che ove risultassero contestati solo reati contravvenzionali, non potrebbero essere ripresi a tassazione i costi”.

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Estratto: “è ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti”.

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Estratto: “il ricorso trova accoglimento dovendo applicarsi al caso di specie la novella, successivamente intervenuta e introdotta dal d.l. n. 16 del 2012 in merito ai costi sostenuti ai fini della produzione del reddito, pur riconducibili ad operazioni soggettivamente inesistenti, per effetto della applicazione retroattiva della disciplina. A tal fine la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 del 1993 -nella formulazione introdotta dall'art. 8 co. 1 del d.l. n. 16 del 2012, convertito in I. n. 44 del 2012-, che opera, in ragione del co. 3 della stessa disposizione, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una "frode carosello", per il solo fatto che siano stati sostenuti. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni”.

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