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Estratto: “(...) in materia di IVA la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia di fatto sia di diritto, è sempre emendabile qualora possa derivarne l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi di quelli che sarebbero dovuti; solo laddove, ove in caso di concessione di un beneficio fiscale, la legge subordini la concessione di tale beneficio a una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e quindi inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale: Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14859; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18180); che, pertanto, deve essere affermato, salvi i casi di specifiche decadenze legate al riconoscimento di specifici benefici, anche in materia dichiarazione IVA il principio della «generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale», che può essere riconosciuto anche in fase contenziosa .”

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Estratto: L'ordinanza ex art. 287 c.p.c. ha operato, quindi, non già una correzione di un errore materiale emendabile, ma una modifica concettuale sostanziale della pronuncia, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la procedura in esame "non può toccare il contenuto concettuale della decisione".

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