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Estratto: "In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D. Lgs. n. 346 del 1990, art. B, comma 4, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato" .

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Estratto: “Nel caso in esame, l'Ufficio avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui i motivi dedotti dal contribuente, malgrado la documentata gravità e le pacifiche conseguenze invalidanti non transitorie derivatene, non siano valse a superare, se non in parte, la presunzione su cui era basato l'atto impositivo”.

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Estratto: “la CTR non si è attenuta al dato normativo, ai princìpi di diritto e ai profili di valutazione del presupposto impositivo dell'IRAP appena enunciati giacché, in sostanza, ha erroneamente ravvisato la ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione esclusivamente sulla base delle circostanze di fatto - incontestate, ma di per sé insufficienti - che il commercialista, per l'esercizio della propria attività professionale, si fosse avvalso, nel biennio in esame, di una segretaria part-time, che veniva impiegata per poche ore settimanali (11 ore nel 2008; 9 ore nel 2009); le considerazioni precedenti comportano che, accolto il primo motivo, ed assorbiti gli altri, la sentenza sia cassata; non essendo necessaria ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., coll'accoglimento del ricorso introduttivo”.

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha annullato integralmente la cartella di pagamento notificata agli eredi del contribuente, con cui si ingiungeva a questi ultimi il pagamento delle somme dovute dal de cuius.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate di cui si riporta un breve estratto. Si riporta solo un estratto dell’atto e va tenuto conto che i motivi sono stati da noi ulteriormente sviluppati.

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Massima: “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. sez. V n. 22426 del 2-7/22-10-2014 e ribadito da Cass. sez. V n. 118451 del 4-5/21-9-2016). E' errata l'affermazione secondo cui gli eredi "rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.

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Estratto: “spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità”.

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Massima: “Il chiamato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius, anche se l'atto impositivo sia notificato dopo l'apertura della successione e sia divenuto definitivo prima della rinuncia alla successione, validamente esercitata dagli eredi”.

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