Estratto: “il contribuente che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo status di esportatore abituale ha diritto all'applicazione del regime della sospensione d'imposta di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti del plafond maturato con riferimento all'anno precedente, anche se ha omesso la dichiarazione IVA relativa a detto anno”.