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Nel presente articolo facciamo riferimento ad un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha da ultimo annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato al contribuente.

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MassimaLa professione del medico di base è una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa ed il suo compenso è determinato dal numero di pazienti assistiti che non può superare un determinato tetto massimo. Da ciò discende che la professione di medico, in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, non realizza la soggettività passiva ai fini Irap ancorché lo stesso impieghi una dipendente part-time con le mansioni di segretaria, il cui impiego non può influire sul reddito del medico di base”.

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Estratto: “Il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. (…) il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi”.

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Massima: “In tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, sia le disposizioni istitutive contenute nella legge finanziaria n. 296/2006 sia il D.M. attuativo del 19 febbraio 2007, non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione che, peraltro, possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione (ex art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale). L'agevolazione fiscale è da riconoscere in ragione del favor che il legislatore attribuisce ai costi di riqualificazione energetica degli edifici che consentono risparmi di forniture da fonti a rilevante impatto ambientale; peraltro, sotto il profilo ermeneutico, la continua reiterazione delle proroghe per la detraibilità degli interventi ne ha trasformato la disciplina da transitoria ed eccezionale a vero e proprio strumento di politica economica tesa a favorire la creazione di un'edilizia sostenibile e rispettosa dell'ambiente”.

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Estratto: a mente dell'art. 7 L.212/2000 nonché del rimando ivi sancito all'art. 3 L.241/1990, gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione amministrativa. Orbene, l'Ufficio stesso, nella propria memoria integrativa, riconosce come il provvedimento di sospensione recasse presupposti normativi errati. All'accertamento dell'erroneità dei presupposti normativi indicati nell'atto impugnato dalla contribuente deve necessariamente conseguire la conferma dell'illegittimità dello stesso”.

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Estratto: “la nomina tardiva del rappresentante fiscale non può pregiudicare l'esercizio dei diritti sostanziali connessi con l'attività esercitata. Ancora recentemente, la Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, ha ribadito che la nomina irregolare del rappresentante fiscale non preclude il diritto alla detrazione e, quindi, al rimborso dell'imposta, poiché il principio di neutralità implica che la detrazione non possa essere limitata o esclusa se i requisiti sostanziali previsti per il suo esercizio risultano soddisfatti. La stessa Amministrazione finanziaria d'altronde, con la Risoluzione 129/E/2009, ha impartito istruzioni agli Uffici affinché verifichino la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere il rimborso dell'imposta, anziché limitarsi ad eccepire la tardiva identificazione da parte del soggetto estero”.

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Estratto: “se chi pone in essere il comportamento ritenuto elusivo viene tassato direttamente "al netto" di quanto pagato per il comportamento inopponibile, la legge riconosce ai "soggetti diversi", ossia a quelli che non rientrano tra í destinatari diretti della notifica della pretesa tributaria la possibilità di interporre ricorso per ottenere il rimborso per quanto pagato a seguito dei comportamenti disconosciuti”.

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Estratto: “In tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine, non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti. Nel caso all'esame di questa Corte, dagli atti di causa non risulta essere stata fornita dall'Ufficio la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della pretesa erariale, poiché "...spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile..." (Cass. 5302/2001). Né, dalla sentenza impugnata risulta che la CTR abbia svolto alcuna indagine sulla efficacia probatoria dei fatti dedotti a fondamento della pretesa, essendosi la stessa limitata a dichiarare legittimi i recuperi effettuati dall'Ufficio senza neppure fare un qualsiasi riferimento al dato probatorio”.

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Estratto: “la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in I. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; b) per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; c) nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. In sintesi, non potendosi riscontrare -per le ragioni sopra esposte un trasferimento di ricchezza nell'atto di dotazione di beni in un trust solvendi causa, quale quello in esame e non potendosi individuare, come pretende la ricorrente, il presupposto di imposta nella semplice apposizione del vincolo, il ricorso è da rigettare.”

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Estratto: “secondo l'orientamento già espresso da questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”.

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