Estratto: “La sentenza impugnata ha -correttamente incentrato la propria analisi sulla sentenza 62/2008 della CTP di Bergamo, dalla cui lettura si ricava che il giudicato si è formato con riguardo alle imposte -chiarendo le ragioni per cui l'imposta portata nelle cartelle non era dovuta- nulla dicendo essa quanto alle sanzioni; peraltro, il rigetto del ricorso in ordine alle sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento in uno alla ritenuta dovutezza, di contro, di quelle per omessa dichiarazione, lascia intendere che la sentenza in commento abbia individuato le sanzioni dovute in quelle conseguenti alla omessa dichiarazione e non all'omesso o tardivo versamento.”
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