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Estratto: “è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza -che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari”.

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MassimaLa ricognizione di debito, non essendo un atto avente ad oggetto contenuto patrimoniale, è di per sé da sottoporre a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, tanto più se l'operazione sottostante, cui si riferisce, sia stata già soggetta a Iva; in tal caso l'esclusione dall'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sarebbe preclusa per il principio di alternatività Iva/Registro (Conf. Cass. n. 481/2018)”.

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Massima: “Il decreto di omologa ha una funzione meramente nominalistica e, per l'effetto, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa; il momento di applicazione della tassazione relativa all'imposta di registro non è da ricondursi alla data di omologa del concordato, bensì al successivo trasferimento dei beni, fino a quel momento gestiti dalla società concordataria in regime di affitto d'azienda”.

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