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Estratto: “La tassa sulla benzina è sotto accusa dalla Commissione Europea che ha trasmesso la comunicazione della presunta illegittimità della tassa in un bollettino delle procedure di infrazioni in corso.

Nella nota contro l'imposta sul carburante è riportata la legge comunitaria di riferimento che dice chiaramente che" Gli Stati membri possono prelevare altre Imposte Indirette sui prodotti sottoposti ad accisa purchè siano rispettate due condizioni:

l) La tassa è utilizzata per fini specifici;

2) La tassa sia conforme "alla normativa dell'Unione Europea in materia di accise o di Imposta sul Valore Aggiunto.

In entrambi i casi la tassa sulla benzina risulta illegittima e la Commissione ritiene che, nel caso dell'IRBA questi due requisiti non sono soddisfatti”.

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Estratto: “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere "diffuso" ( Vedi Cass. n. 3156 dei 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019)”.

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Estratto: “questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 21/03/2012) che l'ingiunzione prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell'ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato; - pertanto, la successiva attività di riscossione a tal atto connessa e da esso derivante presuppone necessariamente la presenza dell'ingiunzione in parola, quale fase avente natura impositiva che deve precedere quella di mera riscossione che si manifesta con la notifica della cartella di pagamento”.

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Estratto: “tanto nel primo grado di giudizio quanto nel giudizio di appello, non è stato prodotto in atti il suddetto provvedimento da parte del Capo dell'Ufficio che avrebbe attribuito la delega di firma alla funzionaria che ha materialmente sottoscritto l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente. (…) «In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (…), «incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza ed in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato alla carriera direttiva»”.

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