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Estratto: “chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ha l'onere di depositare detto provvedimento completo della relazione di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), onde consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., il ricorso de quo, in quanto privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, va dichiarato per questa ragione improcedibile”.

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Estratto:c) nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile; d) nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile».

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Estratto: “mentre per il ricorrente, ai fini del deposito del ricorso, vale la data di consegna del plico all'ufficio postale, per il calcolo dei venti giorni dall'ultima notifica, vale la data di ricezione dell'ultima notifica alla parte contro cui il ricorso è diretto. Ciò posto, nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta spedito a mezzo posta in data 28.4.2014 e ricevuto dal destinatario in data 30.4.2014 mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 21.5.2014 oltre il termine dei 20 giorni previsto dalla norma dalla data di effettiva recezione della notifica. Ogni altra considerazione relativa al merito resta assorbita e va dichiarata l'improcedibilità del ricorso”.

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