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Estratto: «nel caso in cui la impresa contribuente abbia esternalizzato alcune fasi del processo produttivo a imprese terze, mettendo a disposizione di queste ultime beni di sua proprietà, relativamente ai quali ha sostenuto costi pluriennali, ovvero relativamente ai quali abbia contabilizzato canoni di leasing, la stessa può considerare inerenti i relativi costi, ove l'attività svolta dal terzo che utilizzi i beni del contribuente si inserisca quale segmento produttivo nell'attività imprenditoriale complessivamente svolta dalla contribuente».

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Estratto: “in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della I. n. 37 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. n. 10167 del 20/06/2012; Cass. n. 24426 del 30/10/2013; Cass. n. 26461 del 17/12/2014; Cass. n. 25249 del 07/12/2016)”.

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Estratto: “i costi sostenuti dalla Banca per il pagamento di somme, a titolo di transazione con i propri clienti, per prevenire l'instaurazione di controversie attinenti alla pretesa responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'istituto di credito nell'espletamento dei servizi finanziari (obbligazioni Cirio e bond argentini) sono inerenti all'esercizio dell'impresa e, quindi, deducibili ai sensi dell'art. 109 comma 5 d.p.r. 917/1986". "I costi relativi alla acquisizione e all'utilizzo del diritto di superficie per 72 anni di un immobile da parte di una banca, nel caso di pagamento differito, sono deducibili”.

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Estratto: “la nozione di inerenza da ultimo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che la collega alla esistenza di un nesso funzionale tra costo o spesa e l'attività dell'impresa nel suo complesso, ritenendo sussistente l'inerenza "anche per i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale", ovvero quando i costi si pongono "in correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

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Estratto: “L'amministrazione finanziaria ha rimproverato all'imprenditore di aver "speso troppo", senza contestare né l'effettività della spesa né la sua significatività in termini di strategia aziendale. Ritiene questa commissione che tale dilazione del sindacato fiscale non sia consentita allorché, ferma restando l'effettività dell'operazione, si spinge a sindacare la strategia gestionale, riservata alla decisione e all'autonomia privata”.

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Estratto: “costi o le spese rilevano per la qualificazione della base imponibile in virtù di una loro correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. L'inerenza dei costi, dunque, deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa ovvero all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Non si deve compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta) della spesa, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico”.

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Estratto: “il giudizio di congruità non investe il giudizio di inerenza, ma la contestazione dell'Ufficio e, in particolare, i contenuti della prova posta a suo carico, che non può essere soddisfatta adducendo la mera antieconomicità dell'operazione, di per sé priva di rilievo. Ciò significa che, in materia di I.V.A., «l'inerenza del costo non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e l'attività d'impresa»”.

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Estratto: “il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa, ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (…) in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa”.

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Estratto: “secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 30/05/2018, n. 13588), che il Collegio condivide, in tema di deducibilità dei costi, l'inerenza, desumibile dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve essere riferita all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo e attività di impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile; è chiaro, allora, che il costo del bene strumentale, registrato in bilancio in seguito alla sua acquisizione, e annualmente ammortizzabile nell'arco temporale della sua "vita utile", è senz'altro "inerente", per l'intrinseca potenzialità produttiva del bene medesimo, anche quando, per un fattore fortuito, ne sia temporaneamente impedito l'utilizzo” (…) “la quota di ammortamento di un bene strumentale è senz'altro deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum principis, non ne sia stato possibile l'utilizzo”.

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Estratto: “Secondo la più recente giurisprudenza della Corte, che qui si intende condividere, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (anche solo in termini di utilità potenziale o indiretta) (…) in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese”.

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