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Estratto: “in tema di detrazione dell'i.v.a. assolta, ai fini della valutazione dell'inerenza dell'operazione non assume rilievo la circostanza - non presa in considerazione dal giudice di appello - della antieconomicità dell'operazione, in quanto l'inerenza non può essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed l'attività d'impresa”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “quanto il concetto di inerenza (come si desume tra l'altro d alla R.M. 28 ottobre 1998, n. 158/ E) non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa, con la conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all'attività dell'impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d'impresa. Il principio di inerenza implica infatti che i componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare reddito d'impresa. Più precisamente quindi, l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa ma all'attività da questa esercitata”.

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