Estratto: “Il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. (…) il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi”.
Massima: “In tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, sia le disposizioni istitutive contenute nella legge finanziaria n. 296/2006 sia il D.M. attuativo del 19 febbraio 2007, non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione che, peraltro, possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione (ex art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale). L'agevolazione fiscale è da riconoscere in ragione del favor che il legislatore attribuisce ai costi di riqualificazione energetica degli edifici che consentono risparmi di forniture da fonti a rilevante impatto ambientale; peraltro, sotto il profilo ermeneutico, la continua reiterazione delle proroghe per la detraibilità degli interventi ne ha trasformato la disciplina da transitoria ed eccezionale a vero e proprio strumento di politica economica tesa a favorire la creazione di un'edilizia sostenibile e rispettosa dell'ambiente”.
Estratto: “a mente dell'art. 7 L.212/2000 nonché del rimando ivi sancito all'art. 3 L.241/1990, gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione amministrativa. Orbene, l'Ufficio stesso, nella propria memoria integrativa, riconosce come il provvedimento di sospensione recasse presupposti normativi errati. All'accertamento dell'erroneità dei presupposti normativi indicati nell'atto impugnato dalla contribuente deve necessariamente conseguire la conferma dell'illegittimità dello stesso”.
Estratto: “la nomina tardiva del rappresentante fiscale non può pregiudicare l'esercizio dei diritti sostanziali connessi con l'attività esercitata. Ancora recentemente, la Corte di Cassazione, in linea con la giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, ha ribadito che la nomina irregolare del rappresentante fiscale non preclude il diritto alla detrazione e, quindi, al rimborso dell'imposta, poiché il principio di neutralità implica che la detrazione non possa essere limitata o esclusa se i requisiti sostanziali previsti per il suo esercizio risultano soddisfatti. La stessa Amministrazione finanziaria d'altronde, con la Risoluzione 129/E/2009, ha impartito istruzioni agli Uffici affinché verifichino la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere il rimborso dell'imposta, anziché limitarsi ad eccepire la tardiva identificazione da parte del soggetto estero”.
Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato alla contribuente, con cui si contestava infondatamente una presunta plusvalenza in relazione alla permuta di un immobile da demolire, sito su area edificabile, a fronte della cessione di un appartamento da costruire.
Di seguito analizziamo un caso processuale, non dalla consueta prospettiva dell’analisi della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni da noi sviluppate per ottenere, in esito all’appello, la riforma della sentenza di primo grado, argomentazioni accolte dalla sentenza di secondo grado, che ha ribaltato l’esito, ed accolto le ragioni del contribuente, con annullamento degli avvisi di accertamento.
Estratto: “ove, come nel caso di specie, le parti abbiano quantificato il valore dell'avviamento in misura di gran lunga superiore a quello che si sarebbe ottenuto seguendo le linee guida indicate dal DPR 460/1996, era onere dell'A.F. motivare compiutamente perché avesse adottato criteri diversi; avrebbe dovuto, in particolare, confutare specificatamente i criteri adottati dalle parti, espressamente giustificandone le motivazioni, specie in ordine ad una eventuale maggiore affidabilità specifica dei criteri adottati”.
Quinta parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.
Quarta parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.
Terza parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.