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Estratto: “Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, la fattispecie impositiva, - che, per quel che qui rileva, recepisce in gran parte i contenuti della previgente disciplina (d.p.r. 29 settembre 1973, n.597, art. 76), sia pur disancorati dalla nozione di intento speculativo (connotata «da un notevole grado di indeterminatezza»; così Cass., 17 maggio 2017, n. 12320) e ricondotti ad un «criterio di tipo descrittivo e classificatorio delle fattispecie» impositive (così Corte Cost., 12 aprile 2002, n. 109; v., altresì, Corte Cost., 27 luglio 1995, n. 410 nonché Cass., 30 ottobre 2006, n. 23352; Cass., 2 marzo 1999, n. 1749), - ha (qui) carattere complesso, e si atteggia quale fattispecie giuridica a formazione progressiva che, ai fini del perfezionamento dell'obbligazione fiscale (per la plusvalenza realizzata), richiede la ricorrenza di un duplice elemento integrato, quanto all'ipotesi della lottizzazione, dall'autorizzazione (adozione) del relativo piano e dalla vendita del terreno nello stesso piano incluso (v. Cass., 4 novembre 2015, n. 22488; Cass., 26 giugno 2013, n. 16083; Cass., 30 ottobre 2006, n. 23352). Se, dunque, l'atto di vendita perfeziona la fattispecie impositiva (v., anche, Cass., 24 luglio 2013, n. 17960; v., altresì, Cass., 4 settembre 2013, n. 20277 ov'è il rilievo che «Nel caso della lottizzazione dei terreni, l'attitudine materiale del bene diviene anche una qualità giuridica dello stesso assumendo un rilievo impositivo non in sè - fuoriuscendo in generale da una tassazione in quanto tale - ma solo allorché il bene entra in circolazione e viene scambiato.»), l'obbligazione tributaria (per la plusvalenza realizzata) costituisce l'effetto del contestuale concorrere (quale fatto giuridico interno alla fattispecie) di un piano di lottizzazione (autorizzato) in difetto del quale (avuto, qui, riguardo alla specifica ipotesi che si assume integrata nella fattispecie) la stessa vendita non sarebbe idonea a costituire quell'effetto tributario di fattispecie; e, così rilevando il piano di lottizzazione autorizzato, sempre all'interno della fattispecie produttiva dell'obbligazione debbono ritenersi collocate quelle attività che risultano giuridicamente rilevanti ai fini dell'integrazione di detto (ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie impositiva, quale, nel caso che ne occupa, la convenzione di lottizzazione.

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Massima: In caso di convenzione di lottizzazione, nella quale la realizzazione di un'opera pubblica a scomputo degli oneri di urbanizzazione è assoggettata a Iva, qualora l'opera non rientri tra quelle destinate a esigenze di urbanizzazione primaria e secondaria, l'obbligo di fatturazione non insorge alla data di sottoscrizione della convenzione urbanistica, ma al compimento delle opere concordate con l'ente territoriale, e al loro collaudo. In effetti nell'appalto il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente, ai sensi dell'art. 1665, ult. co. c.c., e non già al momento della stipulazione del contratto”. 

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