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Estratto: “contrasto con l'art. 109 t.u.i.r., non assumendo alcun rilievo la circostanza che i servizi non siano stati remunerati nel corso dell'anno 2007 o che essi, anche a distanza di anni, risultino tuttora in gran parte non pagati. Se da un lato è costante l'affermazione giurisprudenziale secondo cui "non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull' esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto" (così, da ultimo, Cass. n. 20805 del 2017), dall'altro non è consentito negare la detraibilità di un costo di cui non risulti efficacemente dimostrato il mancato sostenimento sol perché esso non sia stato remunerato nell'anno di competenza”.

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