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Massima: “A carico del promotore finanziario monomandatario non sono accertabili ricavi non dichiarati per lo scostamento dagli studi di settore. Ciò in virtù della specifica disciplina contrattuale intercorrente con l'istituto di credito mandante e del vincolo di esclusività che lo caratterizza. Nel caso di specie, il ricorrente aveva specificamente dimostrato che il concreto svolgimento della sua attività di promotore finanziario monomandatario per conto di un istituto di credito, in ragione delle peculiari caratteristiche del rapporto, caratterizzato da esclusività e retribuito mediante provvigioni liquidate sulla base di una percentuale predeterminata in sede di contratto ed in conformità alle risultanze dei registri obbligatori per la categoria, oltre che globalmente attestate dalla certificazione rilasciata a fine esercizio annuale dall'istituto mandante, avrebbe reso impossibile il conseguimento di compensi non dichiarati”.

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