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Estratto: “Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.

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Estratto:il vizio relativo ad omessa motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione. Nella specie non ricorre il denunciato vizio motivazionale, posto che la decisione, certamente adottata in contrasto con le argomentazioni difensive prospettate dall'Ufficio, esamina le prove offerte dalle parti, dandone atto in motivazione, ritenendo più idonea alla determinazione del valore dell'immobile la perizia redatta dai contribuente rispetto a quella esibita dall'Ufficio, sulla base del rilievo che quest'ultima valutazione era stata effettuata da un istituto di credito per la concessione di un mutuo fondiario, quindi con finalità differenti da quelle fiscali.”

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Estratto: “La CTR, astenendosi dall'esame sul merito del rapporto, ha accertato l'invalidità dell'atto impositivo in quanto affetto da carenza di motivazione. 3.3 L'art 52 comma 2 bis del dPR 131/1986 prevede che « la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno e determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma>>. (…) Nella fattispecie in esame è circostanza incontestata la mancata allegazione all'avviso di rettifica degli atti di comparazione”.

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Estratto: “Tale tecnica motivazionale si espone senz'altro al vizio dedotto di nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'ad 132 c.p.c., come già evidenziato da questa Corte, quanto meno nella sentenza a Sezioni Unite n. 22232 del 2016, in cui è stato affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.

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Estratto: “per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 cit.). L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000”.

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Estratto: “va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al processo tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle”.

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Estratto: “è evincibile l'obiettiva carenza di esposizione dell'iter logico-argomentativo che ha portato i giudici di appello a regolare la vicenda in esame in base alla regola concretamente applicata, essendosi la CTR limitata ad enunciare soltanto il momento statico finale della valutazione alla stessa demandata, così incorrendo nel denunciato vizio. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, «ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa”.

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Estratto: “Tale motivazione, che non appare in realtà rispondere al motivo come è stato formulato in questa parte, non dà comunque conto della ragione per cui la tesi del contribuente non può essere condivisa, e quindi, limitandosi ad affermare la conclusione senza manifestare il ragionamento che ne è alla base, è comunque insufficiente. (…) Anche su questi aspetti, non si ritrova nulla in motivazione, se non direttamente la conclusione”.

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Estratto: “l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle entrate (…) L'originario vizio di motivazione dell'avviso non poteva essere sanato ex post dall'Agenzia, sicché non rileva, ai fini del rigetto del motivo, che la CTR abbia ritenuto nel merito provato il maggior valore dell'immobile sulla scorta di atti prodotti in corso di causa”.

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Estratto: “Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI, per aree edificabili nel medesimo comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, che può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione”.

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