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Estratto: “in tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", essa ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta”.

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Estratto: “Né la sanzione della illegittimità dell'avviso per il mancato rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni può essere irrogata solo qualora il contribuente dimostri che il minor termine gli ha precluso di predisporre una adeguata e specifica linea difensiva. Tale termine deve essere, infatti, rispettato a prescindere dalla allegazione da parte del contribuente di avere subito uno specifico nocumento alla propria difesa”.

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Estratto: “fondato il profilo della censura de qua che concerne l'IRAP, dovendosi dare seguito all'ulteriore principio di diritto per il quale «In tema di accertamento, il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018)”.

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Estratto: “in tema di operazioni ritenute (come nella specie) in tutto o in parte oggettivamente inesistenti - in relazione alle quali la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno - l'Agenzia ha l'onere di fornire elementi probatori, seppur in forma meramente indiziaria o presuntiva (omissis - richiami giurisprudenziali), del fatto che l'operazione fatturata non è stata mai effettuata (o lo è stata solo parzialmente); solo qualora detto onere sia stato adempiuto, spetta al contribuente quello - susseguente - di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate”.

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Estratto: “a seguito della suindicata modifica apportata alla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, novella che opera quale jus superveniens avente efficacia retroattiva in bonam partem, stante il tenore del comma 3 dei medesimo articolo, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, che siano o meno inserite in una "frode carosello", per il solo fatto che sono stati sostenuti”.

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Massima: Nell'ambito degli accertamenti per fatture soggettivamente inesistenti, laddove il soggetto accertato applichi il reverse charge, l'Ufficio non può invocare, ai fini della ripresa a tassazione dell'IVA, l'art 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, secondo il quale, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, "l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura". Nel caso dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, infatti, nessuna imposta risulta indicata nella fattura”.

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Raccolta di sentenze favorevoli alle ragioni del contribuente in casi in cui veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

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