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Estratto: “Ciò premesso in materia di rettifiche di valori degli immobili questa Corte ha recentemente enunciato il principio secondo il quale «Nell'ipotesi in cui siano state mosse critiche puntuali e dettagliate alla valutazione della stima UTE, il giudice che intende disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni rassegnate dall'Ufficio”.

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Estratto: “la sentenza impugnata, con espressione lapidaria, si limita ad affermare, come esclusivo argomento della motivazione, che "l'ampia documentazione fotografica presentata dall'Agenzia del Territorio, così come la metodologia e la verifica poste in essere durante il sopralluogo non possono essere confutate dalla perizia di parte", senza indicare in alcun modo le ragioni di una tale scelta, né alcun motivo per cui la "verifica" eseguita dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della spettanza dei benefici fiscali, non potesse essere confutata dalla perizia prodotta in causa dal contribuente. Tale perizia, anzi, non risulta essere stata presa in alcun modo in esame, il che impedisce ancor più di comprendere i motivi della ritenuta irrilevanza. (...) Non si tratta, poi, di una valutazione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mancanza ed insufficienza della motivazione, come sostenuto dalla Agenzia delle Entrate resistente, il che renderebbe inammissibile il motivo, bensì, alla luce del tenore dell'art. 360 n. 5 cpc, nel testo vigente ratione temporis, essendo stata la sentenza di appello depositata il 5 luglio 2011, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all'esame del giudice del merito, che riguardava la sussistenza delle "caratteristiche" la cui presenza, in numero di almeno quattro, avrebbe consentito, a norma dell'art. 8 del D.M. Lavori Pubblici del 2.8.1969, di considerare "di lusso" o meno l'immobile, la cui controprova era stata offerta nel giudizio attraverso la perizia di parte sulla cui validità e concludenza nessuna motivazione è stata però fornita dalla sentenza impugnata. (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382)”.

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Estratto: “Si tratta, all'evidenza, di una motivazione meramente assiomatica e tautologica, con la quale il giudice di merito dà credito alla stima dell'agenzia del territorio con affermazioni generiche e che potremmo definire 'di stile', in quanto non meglio adattate alla concretezza della fattispecie. E questa opera di valutazione specifica e mirata della consulenza tecnica dell'agenzia del territorio era tanto più necessaria e doverosa a fronte, sia dei plurimi contrapposti elementi di stima - di natura sia peritale sia documentale - che, pure, le parti contribuenti avevano prodotto fin dal primo grado di giudizio, sia dell'opposto tenore della sentenza di primo grado, la quale aveva invece evidenziato l'apoditticità e non significatività della stessa relazione di stima in esame. Compito del giudice di appello era, pertanto, di evidenziare - seppure in maniera essenziale - gli elementi concreti e circostanziati che deponevano per dare probatoriamente maggior credito alla perizia dell'agenzia del territorio, a fronte dei diversi elementi addotti dai ricorrenti”.

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Estratto:il vizio relativo ad omessa motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione. Nella specie non ricorre il denunciato vizio motivazionale, posto che la decisione, certamente adottata in contrasto con le argomentazioni difensive prospettate dall'Ufficio, esamina le prove offerte dalle parti, dandone atto in motivazione, ritenendo più idonea alla determinazione del valore dell'immobile la perizia redatta dai contribuente rispetto a quella esibita dall'Ufficio, sulla base del rilievo che quest'ultima valutazione era stata effettuata da un istituto di credito per la concessione di un mutuo fondiario, quindi con finalità differenti da quelle fiscali.”

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