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Estratto: “Non risulta d'immediata evidenza la sussistenza di una causa di assoluzione nel merito sicché s'impone la dichiarazione di estinzione del reato ascritto per sopravvenuta prescrizione, maturata”.

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Hai ricevuto una cartella di pagamento? Ti chiedi se la cartella sia legittima, se devi pagare, se puoi impugnarla? In questo articolo cercherò di spiegarti il caso in cui una cartella è notificata oltre i termini (di decadenza o di prescrizione) e pertanto, si ha la possibilità di poter ricorrere ed in caso di vittoria non pagare quanto richiesto.

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La notifica di un avviso di accertamento non è mai una cosa piacevole. Non disperare: un accertamento fiscale può andare indietro nel tempo ma non senza limiti.

Se l’Agenzia delle Entrate non rispetta i tempi previsti dalla legge in materia di notifica e pertanto l’accertamento è arrivato troppo tardi, potresti non dover pagare.

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Estratto: “sulla prescrizione estintiva quinquennale dell'azione esecutiva con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento. Ed, infatti, la prescrizione della pretesa impositiva si compie in cinque anni. Quindi, decorso il quinto anno, l'intimazione di pagamento sulla base della cartella notificata a suo tempo, è illegittima, ciò vale anche nel caso in cui non sia stata fatta opposizione alla cartella e quest'ultima sia divenuta definitiva”.

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Estratto: “Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente”.

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Estratto: “Con riguardo ai crediti previdenziali oggetto dell'opposizione, dunque, era effettivamente applicabile il termine quinquennale di prescrizione e non quello decennale, come correttamente statuito dalla corte territoriale. Emerge del resto pacificamente dagli atti che le cartelle di pagamento erano state notificate (come sostanzialmente riconosce lo stesso agente della riscossione) più di cinque anni prima della notificazione del preavviso di fermo impugnato, con conseguente integrale maturazione del suddetto termine quinquennale di prescrizione”.

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Estratto: “il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. 5.3. Il giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, in quanto, una volta verificato che l'intimazione ad adempiere è stata notificata trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale, cui il contribuente ha prestato acquiescienza, lasciando scadere il termine concesso per l'opposizione, avrebbe dovuto applicare il termine di prescrizione più breve (quello quinquennale) previsto per il debito tributario sottostante la cartella di pagamento”.

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Estratto: “annullato un avviso di accertamento per vizi di forma - l'amministrazione finanziaria è tenuta ad emetterne un nuovo accertamento se è ancora in tempo, non essendo in suo potere rinunziare con l'inerzia all'azione di recupero del credito fiscale. L'onere dell'amministrazione era quindi di annullare l'atto impugnato - una volta rilevata la sussistenza del vizio che poi la CTP ha accertato - prima della scadenza del termine decadenziale senza attendere la pronuncia del giudice provinciale, pena il maturarsi della decadenza”.

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Estratto: “ove l'Ufficio, come nel presente caso, contesti - adottando l'accertamento induttivo - la ricostruzione globale del reddito e delle operazioni rilevanti a fini IVA in capo al contribuente, disconoscendo in toto, attraverso l'accertamento di un debito d'imposta inevaso, la sussistenza del credito da questi esposto, l'effetto interruttivo/ sospensivo della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale si produce; - è evidente, poi, come subordinare il mancato decorso della prescrizione del diritto al rimborso all'instaurazione di un autonomo, ulteriore giudizio (indubitabilmente connesso al primo o quantomeno da questo pregiudicato) implicherebbe l'imposizione a carico del contribuente di un onere processuale ingiustificatamente gravoso, in violazione anche dei principi del c.d. "giusto processo”.

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Estratto: “il primo motivo di ricorso è fondato avendo la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta prescrizione del credito erariale. Mette conto considerare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui l'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio”.

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