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Estratto: “si chiarisce in modo limpido in motivazione il recupero a tassazione operato dall'Ufficio si fonda solo sulla maggiore entità di sconto in favore delle consociate europee, ma non si tiene in alcuna considerazione la circostanza che, mentre le vendite alla consociate europee sono all'ingrosso, quelle ai clienti italiani sono "al dettaglio", quindi tale confronto ha ad oggetto prodotti che non si trovano nel medesimo stadio di commercializzazione, con la conseguente impraticabilità del metodo del "confronto dei prezzi”.

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Massima: In tema di Transfer Pricing l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute, ex art. 9, comma 3, d.P.R. 917/1986, per valori di mercato da considerarsi normali”.

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Massima: “In tema di transfer pricing, l'emissione di un avviso di accertamento sulla base di un indice diverso da quello utilizzato in sede di contraddittorio preventivo senza ulteriore contestazione, concreta la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge 212/2000 che rende nullo l'accertamento (nel caso di specie l'ufficio aveva inizialmente utilizzato l'indice ROS - risultato operativo medio per unità di ricavo - , per poi, in sede di emissione dell'accertamento ed a seguito delle osservazioni della società, utilizzare l'indice ROA - utile operativo sul totale attivo)”.

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