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Accertamento fiscale pescherie: quando le percentuali di ricarico non sono indizio di evasione

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “Tale operazione di rideterminazione della corretta entità del tributo non può avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere corredata da una motivazione contenente l'esposizione delle circostanze di fatto, desunte dalle risultanze probatorie in atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell'imponibile”.

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Estratto: “in tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso alla media aritmetica semplice è consentito quando risulti l'omogeneità della merce, dovendosi invece fare ricorso alla media ponderale quando, tra i vari tipi dì merce, esiste una notevole differenza di valore e i tipi più venduti presentano una percentuale dì ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (cass., ord. n. 33458 del 27/12/2018). La sentenza impugnata nulla dice su questo punto. Nulla dice neppure sulla rilevanza dei campioni selezionati e sulla loro rispondenza al criterio di media aritmetica prescelto (cass. ord. n. 26589 del 22/10/2018; cass., sent. n. 7653 del 16/05/2012). Ignora, infine, gli studi di settore che erano stati prodotti dal contribuente e che avrebbero dimostrato l'adozione di percentuali di ricarico solo lievemente maggiori di quelle dichiarati”.

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Estratto: “l'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la «precisione» va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la «gravità» va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la «concordanza» richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (Cass. n. 2482 del 29/01/2019), risulta evidente che, nella specie, il ragionamento presuntivo operato dalla Commissione regionale, la quale si è limitata a desumere minori ricavi rispetto a quelli contestati dall'Ufficio sulla base di una stima forfettaria del ricarico esclusivamente fondata su una valutazione equitativa, risulta viziato”.

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Estratto: “la percentuale di ricarico applicata dagli operanti (400%) non era sorretta da alcuna indicazione sulle modalità di calcolo e sulle ragioni della sua determinazione; né il riferimento ad una "media di settore" poteva dirsi dato rilevante, in mancanza di ulteriori elementi, per presumere l'esistenza di attività non dichiarate, non costituendo essa un fatto noto da cui estrapolare la prova presuntiva. Ciò posto, il motivo è fondato. Dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione, invero, emerge, da un lato, che i giudici di merito hanno indicato gli elementi da cui hanno tratto il proprio convincimento senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica e, dall'altro, che è lacunosa e carente la valutazione del complesso di elementi dedotti dai contribuenti e delle inferenze logiche che dagli stessi potevano essere desunte, tali da poter astrattamente condurre ad una diversa decisione”.

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Massima: “L'utilizzo da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella indicata negli studi di settore, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, non costituisce da sola una circostanza grave, precisa e concordante idonea a fondare un accertamento. Inoltre occorre valutare la situazione concreta in cui il contribuente opera, senza considerare solo l'indice di reddittività media del settore. Nel caso di specie, ad una società, con contabilità regolare, veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette con il quale si contestava l'omessa contabilizzazione di corrispettivi e l'illegittima detrazione di costi, e venivano ricalcolati i ricavi in base ad una percentuale di ricarico indicata negli studi di settore di categoria, con rideterminazione induttiva del reddito. In presenza di una regolarità contabile non è sufficiente per l'accertamento di un maggior reddito la sola applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante dagli studi di settore in quanto quest'ultima non costituisce in ogni caso un fatto noto sul quale fondare poi la pretesa, ma solo un dato statistico inidoneo da solo ad integrare gli estremi di una prova anche solo presuntiva. Occorrono infatti altri elementi per contestare l'attendibilità della dichiarazione del contribuente, i quali devono consistere in circostanze gravi, precise e concordanti”.

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