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Caso. Docente tedesca operante in Italia. Dove paga le tasse?

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Rimborso credito IVA: l’Amministrazione rimborsa i costi della polizza fidejussoria

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Estratto: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.» (cfr. Cass. Sez. U. 30/06/2016 n. 13378, e succ. conf.)”.

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Estratto: “risulta che la società ha correttamente soddisfatto tale onere producendo tutta la documentazione necessaria sia in sede di domanda di rimborso sia in sede di ricorso alla Commissione tributaria provinciale»; tale affermazione non si pone in contrasto con il principio di diritto affermato, avendo il giudice del rinvio fatto applicazione dei principi dell'onere della prova, facendo uso del principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. situato sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità”.

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Estratto:una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584 e succ. mod., art. 23 bis, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate: ne deriva che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito" (Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16410)”.

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Estratto: “Il Giudice di legittimità ha poi avuto occasione, più di recente, anche di precisare che "in tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre - e la cui assenza deve essere provata dall'interessato - quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui" Cass. sez. V, 28.11.2014, n. 25311, non mancando la Suprema Corte di precisare, ancor più di recente, che "per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo”.

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Estratto: “(...) in deroga al principio secondo cui la cessione dell'azienda comporti il conferimento nell'azienda ceduta anche dei crediti dell'azienda ceduta, compreso il credito dell'IVA pagata in eccedenza (Cass., 1° agosto 2018, n. 20415; Cass., Sez. V, 9 aprile 2009, n. 8644; Cass., Sez. V, 12 marzo 2008, n. 6578), è consentito alle parti pattuire che vengano esclusi dal perimetro dell'universalità dei beni dell'azienda conferita al cessionario taluni cespiti già di pertinenza dell'azienda, purché i beni già facenti parte dell'azienda ceduta ed esclusi dal conferimento non intacchino la finalità produttiva della stessa”.

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Rimborso della ritenuta sui dividendi percepiti da società estera: 3 cose da sapere

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Estratto: “(...) è consolidato in giurisprudenza il principio per cui, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, l'azione volta al relativo recupero è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incidono né il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né i limiti alla proponibilità della relativa eccezione, posti dall'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta, infatti, ad imporre un obbligo dell'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero invito rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice (v., per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7706 del 27/03/2013 Rv. 626121 — 01)”.

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Estratto. “Nessun rapporto tributario si è per conseguenza instaurato tra la XXX e l'Agenzia delle entrate per effetto del versamento dell'iva, peraltro non dovuta, dalla prima alla seconda. Per conseguenza il credito della XXX maturato nei confronti dell'Agenzia e concernente la restituzione di quanto versato ha natura privatistica ed è ripetibile a norma dell'art. 2033 c.c. (vedi, sulla medesima falsariga, in riferimento al caso di un istituto di credito delegato dal contribuente per il versamento dell'iva, Cass. 22 aprile 2009, n. 9514). (…) 6.- Non è per conseguenza applicabile nel caso in esame il termine biennale di decadenza, bensì quello decennale di prescrizione”.

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