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Estratto: “ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente che il contribuente manifesti la propria volontà di esercitare il relativo diritto mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale che, da tale momento, è anche esigibile, in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione”.

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Estratto: “non ricorre il presupposto della autonoma organizzazione per il medico convenzionato che nell'espletamento della propria attività professionale si avvalga di una dipendente con funzioni di segretaria (Cass., 19 aprile 2018, n. 9786) o di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, che si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo (Cass. 17/05/2018, n. 12084). Nella fattispecie in esame, è pacifico in causa che il contribuente (medico convenzionato) abbia assunto part time una segretaria, sicché non ricorre il presupposto di imposta, individuato nella autonoma organizzazione”.

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Estratto: “La sentenza impugnata fa riferimento al termine di diciotto mesi previsto originariamente dall'art. 38 del D.P.R. 602/73, ignorando la sua estensione fino a quarantotto mesi disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133”.

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Massima: “Ai fini dell'imposizione IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o di un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che tale struttura sia anche autonoma, cioè che faccia capo al lavoratore stesso. Non sono, pertanto, imponibili, ai fini IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compensi per le attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri (Conf. Cass. nn. 9692/2012, 4080/2017, 2448/2017 e 14339/2018)”.

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Estratto: “Va al proposito ribadito che, componendo il contrasto summenzionato, le sezioni unite di questa Corte hanno statuito come «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata.» (Cass. 11 maggio 2018 n. 11533)”.

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Estratto: “l'attività professionale veniva svolta con l'ausilio di un solo collaboratore con funzione di segreteria e, quindi, con mansioni esecutive e attraverso la sostituzione di colleghi del ricorrente per i periodi di assenza” “il dipendente (che era una segretaria) percepiva una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive part time, mentre i compensi corrisposti a terzi, erano relativi a sostituzioni per malattia c/o ferie e costituivano la garanzia della continuità del servizio pubblico e in alcun modo erano rilevanti ai fini del presupposto impositivo (Cass. ord. n. 20088/16). Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto l'originario ricorso”.

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Estratto: “il principio di non discriminazione in materia fiscale di cui all'art. 6 del Trattato FUE, che, pur riferita testualmente alle sole persone fisiche, deve ritenersi estendibile - alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, del 16 aprile 2015, in C. 591/13) - anche alle società”.

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Estratto: “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass 08/03/2007, n.5351, id.n. 29191 del 06/12/2017; id n.20718 del 13/08/2018), non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo e, nella specie, non appare revocabile in dubbio che la C.T.R. decidendo, direttamente nel merito, la controversia, abbia rigettato, implicitamente e correttamente per quanto si dirà in fra, la preliminare eccezione di giudicato esterno”.

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Estratto: “le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance”.

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Estratto: “qualora la decisione abbia annullato la pretesa, ancorchè non definitivamente perché non passata in giudicato, ugualmente di quella pretesa non può più tenersene conto ai fini della misura cautelare già adottata dalla Agenzia, caducandosi dunque le ragioni per il permanere della sospensione”.

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