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Massima: Il reato di omesso versamento delle ritenute, prima delle modifiche in vigore dal 22 ottobre 2015, non può essere provato soltanto con la dichiarazione del sostituto di imposta, essendo necessarie le certificazioni rilasciate ai percipienti. Prima del 2015, l'accusa per provare la colpevolezza del reato di omesso versamento delle ritenute, previsto dall'articolo 10 bis del Decreto legislativo n. 74/2000, si basava esclusivamente sui dati "autodichiarati" dal contribuente nel 770, ritenendo soddisfatto l'onere probatorio con la mera allegazione del modello all'interno del quale sono elencate le ritenute. Successivamente, il reato è stato collegato all'omesso versamento non delle ritenute indicate nel 770, ma di quelle risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e quindi la prova dell'illecito veniva rappresentata dalle certificazioni e non dalla dichiarazione. Il Decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato questa fattispecie penale, facendo dipendere il nuovo delitto dalle omissioni risultanti anche dalla dichiarazione, non essendo più necessaria la prova delle certificazioni ai sostituiti”.

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Massima: “In presenza di crisi economica non imputabile all'imprenditore, che abbia adottato tutte le misure idonee a fronteggiare la crisi stessa, non può integrare il reato di cui all'art. 10 bis del decreto legislativo n. 74/2000 la condotta dell'amministratore societario che, con i fondi a disposizione, paga le retribuzioni dei propri dipendenti, omettendo invece il versamento di ritenute. Infatti, è assente l'elemento soggettivo del dolo (da intendersi come consapevolezza della illiceità della condotta) e quindi l'antigiuridicità, nell'operato dell'imprenditore in crisi che omette il versamento delle ritenute soltanto per far fronte ad improcrastinabili adempimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, ugualmente tutelati dalla Costituzione, in ordine al diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione. Parimenti, in situazioni similari, può essere ravvisabile anche l'esistenza dell'esimente della forza maggiore, poiché l'omissione sarebbe compiuta per indisponibilità della somma, in considerazione della necessità dell'imprenditore di assicurare un sostentamento ai propri dipendenti ed alle loro famiglie”.

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