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Estratto: “Il principio - che opera indiscutibilmente anche in materia tributaria (da ultimo Cass. n. 303 del 2019, cit.), atteso che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi incontra, peraltro, due limiti: a) il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 19580 del 17/09/2014; Cass. n. 28881 del 09/12/2008; secondo Cass. n. 14814 del 05/07/2011 e Cass. n. 7255 del 04/08/1994, che ribadiscono il medesimo principio, la norma opera sul piano processuale, sicchè la sua applicazione, in favore del condebitore d'imposta, non trova ostacolo nell'inerzia di questi, la quale inerisce al rapporto sostanziale e non è equiparabile al giudicato (così anche Cass. n. 2231 del 30/01/2018 e Cass. n. 3105 del 01/02/2019); b) il condebitore non deve avere partecipato al giudizio in cui il giudicato si è formato, altrimenti operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti.”

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Estratto: “Va (...) ribadito e dato seguito al principio di diritto che «in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi»”.

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In questa guida analizzeremo insieme 3 (tra tante altre) sentenze che si sono concluse con l'annullamento degli avvisi di accertamento basati sul richiamo della normativa antielusiva riguardante i prezzi di trasferimento.

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In caso di registrazione di una sentenza che ha disposto la compensazione delle spese processuali sorge il dubbio se tale compensazione si estende in modo automatico anche a quelle relative alla registrazione della sentenza. In questo articolo cercheremo, appunto, di capire come comportarsi quando bisogna procedere alla registrazione di un atto giudiziario che ha disposto la compensazione delle spese. Ciò permetterà di capire anche come tutelarsi nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate richieda il pagamento dell’imposta di registrazione rispetto ad una simile sentenza. Emergerà, infine, che nell'ipotesi in cui venga disposto il compenso delle spese processuali l'obbligo di pagamento per la registrazione della relativa sentenza incombe su entrambe le parti processuali.

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Estratto: è stato affermato da questa Corte: che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità”.

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Estratto: “per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 cit.). L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000”.

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Estratto: “va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 05/11/2018, n. 28139. Conformi Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass., 03/07/2018, n. 17403, ex plurimis). Inoltre, con specifico riguardo al processo tributario, è stata ritenuta nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle”.

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Estratto: “nel processo tributario: la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”.

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Estratto: “ove l'Ufficio, come nel presente caso, contesti - adottando l'accertamento induttivo - la ricostruzione globale del reddito e delle operazioni rilevanti a fini IVA in capo al contribuente, disconoscendo in toto, attraverso l'accertamento di un debito d'imposta inevaso, la sussistenza del credito da questi esposto, l'effetto interruttivo/ sospensivo della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale si produce; - è evidente, poi, come subordinare il mancato decorso della prescrizione del diritto al rimborso all'instaurazione di un autonomo, ulteriore giudizio (indubitabilmente connesso al primo o quantomeno da questo pregiudicato) implicherebbe l'imposizione a carico del contribuente di un onere processuale ingiustificatamente gravoso, in violazione anche dei principi del c.d. "giusto processo”.

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Estratto: “il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e SS. e 2697, comma 2, c.c." (Cass. n. 14237/2017); che, in materia di prova presuntiva, compete dunque alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell'art. 2729 c.c.”.

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