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Estratto: “deve rilevarsi che, nel caso di specie, il giudice a quo non si è sottratto all'accertamento dell'assolvimento, da parte del contribuente, dell'onere della prova anche in ordine alla circostanza che la spesa per gli incrementi patrimoniali contestati è stata sostenuta proprio con quei redditi dei quali la stessa parte ha dedotto e provato la disponibilità, e non con qualsiasi altro reddito”.

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Estratto: “la tempestiva proposizione del ricorso di primo grado non ha ex se impedito l'eventuale precedente maturazione della decadenza dell'ufficio dal potere impositivo, eccepita dalla contribuente, sulla base di ipotetici vizi della notifica dell'avviso di accertamento, nel medesimo ricorso”.

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Estratto: “ove l'Ufficio, come nel presente caso, contesti - adottando l'accertamento induttivo - la ricostruzione globale del reddito e delle operazioni rilevanti a fini IVA in capo al contribuente, disconoscendo in toto, attraverso l'accertamento di un debito d'imposta inevaso, la sussistenza del credito da questi esposto, l'effetto interruttivo/ sospensivo della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale si produce; - è evidente, poi, come subordinare il mancato decorso della prescrizione del diritto al rimborso all'instaurazione di un autonomo, ulteriore giudizio (indubitabilmente connesso al primo o quantomeno da questo pregiudicato) implicherebbe l'imposizione a carico del contribuente di un onere processuale ingiustificatamente gravoso, in violazione anche dei principi del c.d. "giusto processo”.

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Estratto: “il primo motivo di ricorso è fondato avendo la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta prescrizione del credito erariale. Mette conto considerare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui l'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio”.

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha accolto le tesi sviluppate nel ricorso da noi proposto e proceduto all’annullamento integrale dell’avviso emesso nei confronti di un’associazione temporanea di imprese (ATI) e della sua capogruppo.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto all’annullamento integrale dell’avviso di accertamento.

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha accolto le tesi sviluppate nel ricorso e nelle memorie da noi depositate e proceduto all’annullamento integrale dell’atto. Atto con cui illegittimamente si contestava una presunta eccessiva compensazione.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto all’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate in esito al giudizio di primo grado.

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Estratto: “In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l'acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicchè deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati”.

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Estratto: “in caso di omessa dichiarazione dei redditi, come pure in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, ma non quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., restando inapplicabile l'art. 109 Tuir che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico”.

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha accolto le tesi sviluppate nelle controdeduzioni e confermato l’annullamento integrale dell’atto, già da noi ottenuto in primo grado. Atto con cui illegittimamente si disconosceva un ravvedimento, regolarmente operato, demandando in pagamento oltre 600.000,00 euro di maggiori sanzioni (che, come statuito da entrambe le sentenze, non erano invece in nessun modo dovute).

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto in secondo grado alla conferma dell’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate.

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Estratto: “deve essere condiviso anche in questa sede l'orientamento espresso nelle recenti pronunce della Suprema Corte sopra richiamate e, quindi, dichiarata la nullità del mandato conferito a avvocati del libero foro in mancanza di una apposita, specifica delibera sottoposta agli organi di vigilanza con riferimento a questo giudizio di rinvio che l'Ente della Riscossione avrebbe potuto riassumere avvalendosi di suoi dipendenti, come indicato dalla normativa di riferimento e come puntualmente affermato dalla Cassazione nelle citate pronunce”.

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