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Guida informativa sulla plusvalenza da cessione di immobili

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Estratto: “la CTR si è attenuta al suddetto principio in merito- che ha fissato i criteri per l'elaborazione del giudizio sull'inerenza avendo ritenuto deducibili, ai fini delle imposte dirette, e detraibili, ai fini Iva, i costi sostenuti dalla contribuente per l'acquisto di beni di arredo in quanto inerenti all'attività di impresa della medesima di produzione e commercio di prodotti agricoli, e ciò in proiezione futura, quale quella di un possibile "incremento delle vendite di olio e vino" mediante l'allestimento dei locali di ristorazione della controllante in svizzera con i mobili acquistati e rivenduti a quest'ultima dalla controllata”.

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Estratto: “all'art. 5 comma 3 del d.lgs n147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecario o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo”.

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Cittadini italiani che lavorano all’estero ma che hanno la famiglia in Italia: 3 delle cose da sapere per evitare problemi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di cantanti, presentatori tv ed artisti. 3 esempi di casi in cui gli artisti hanno vinto il processo contro l’Agenzia.

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Estratto: “i motivi sono fondati in quanto effettivamente la sentenza impugnata non tiene affatto conto degli elementi forniti dalla ricorrente e non li considera in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato basato solo sull'antieconomicità che costituisce elemento grave e preciso che onera il contribuente a fornire giustificazioni; che nel caso in esame la sentenza impugnata ha considerato solo l'antieconomicità senza alcun riferimento a quanto dedotto dalla ricorrente e senza una sua conseguente valutazione; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata”.

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Estratto: “una volta rilevata l'inattendibilità dei dati contabili indicati dalla società rispetto allo specifico cluster di appartenenza, l'Agenzia ha emesso l'avviso impugnato determinando i maggiori ricavi non già attraverso un'effettiva indagine analitico-induttiva, ma per differenza fra quelli risultanti dalla corretta rielaborazione dello studio di settore applicabile e quelli dichiarati; si è, pertanto, di fronte a un accertamento, se non interamente svolto ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d. Igs. n. 546/92, quanto meno «misto», per il quale, attesa la metodologia statistica adottata per quantificare la pretesa impositiva, doveva ritenersi obbligatoria, a pena di nullità, l'instaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente”.

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Estratto: “la sentenza impugnata, con espressione lapidaria, si limita ad affermare, come esclusivo argomento della motivazione, che "l'ampia documentazione fotografica presentata dall'Agenzia del Territorio, così come la metodologia e la verifica poste in essere durante il sopralluogo non possono essere confutate dalla perizia di parte", senza indicare in alcun modo le ragioni di una tale scelta, né alcun motivo per cui la "verifica" eseguita dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della spettanza dei benefici fiscali, non potesse essere confutata dalla perizia prodotta in causa dal contribuente. Tale perizia, anzi, non risulta essere stata presa in alcun modo in esame, il che impedisce ancor più di comprendere i motivi della ritenuta irrilevanza. (...) Non si tratta, poi, di una valutazione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mancanza ed insufficienza della motivazione, come sostenuto dalla Agenzia delle Entrate resistente, il che renderebbe inammissibile il motivo, bensì, alla luce del tenore dell'art. 360 n. 5 cpc, nel testo vigente ratione temporis, essendo stata la sentenza di appello depositata il 5 luglio 2011, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all'esame del giudice del merito, che riguardava la sussistenza delle "caratteristiche" la cui presenza, in numero di almeno quattro, avrebbe consentito, a norma dell'art. 8 del D.M. Lavori Pubblici del 2.8.1969, di considerare "di lusso" o meno l'immobile, la cui controprova era stata offerta nel giudizio attraverso la perizia di parte sulla cui validità e concludenza nessuna motivazione è stata però fornita dalla sentenza impugnata. (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382)”.

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Estratto: “dalla interpretazione delle leggi che si sono succedute nel tempo emerge in modo inequivocabile come il legislatore -nell'intervenire in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili in via principale o solidale del tributo in questione- abbia, di volta in volta, ampliato ovvero ridotto l'ambito della responsabilità attraverso disposizioni alle non è dato in alcun modo di potere assegnare carattere retroattivo ovvero natura di interpretazione autentica con portata retroattiva, peraltro esclusa da questa Corte”.

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Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico dei tassisti. Esempi di casi in cui i tassisti hanno vinto il processo contro l’Agenzia.

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