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Massima: “La partecipazione del solo debitore all'atto notarile con cui un terzo manifesta la volontà di assumere il debito nei confronti del creditore non vale a far ritenere l'atto un contratto di accollo, laddove emerga, in relazione al preesistente rapporto debitorio, la spontaneità, caratterizzante l'espromissione, dell'impegno assunto dal terzo senza incarico da parte del debitore. Non è quindi rilevante il fatto che l'istituto bancario non abbia partecipato all'atto poiché il suo consenso può anche avvenire successivamente sia in maniera espressa che tacita (nel caso di specie non vi era dubbio circa la conoscenza dell'atto da parte dell'istituto bancario, provata dalla raccomandata ricevuta dalla stessa banca senza che fosse stata successivamente formulata alcuna comunicazione di opposizione: fatto, questo, che dimostrava l'avvenuta accettazione della proposta ed il perfezionamento dell'espromissione)”.

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Massima: “Il Principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino - contribuente ex art.10 - comma 1- legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) è uno dei principi cardini dello Stato di diritto. La previsione del menzionato articolo vincola l'interprete ed è applicabile ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, sussistendo la buona fede del contribuente, non sono dovute le sanzioni per superamento del c.d. "plafond" previsto in materia di compensazione IVA. Infatti all'epoca in cui il contribuente ha tenuto il comportamento sanzionato era dibattuta e comunque non risolta la questione relativa alla legittimità delle stesse compensazioni e del relativo importo”.

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Estratto: “gli studi di settore, da soli, costituiscono una semplice presunzione che, priva di altri specifici e concreti elementi e riscontri, del carattere di gravità, precisione e concordanza, da soli non sono sufficienti per fornire legittimazione all'operato dell'ufficio”.

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Principio della fonte e principio della tassazione su base mondiale.

In base al principio della fonte (o della tassazione su base territoriale o source-based taxation principle) sono assoggettati ad imposta tutti i presupposti realizzati sul territorio dello Stato indipendentemente dal fatto che siano realizzati da soggetti residenti[2].

In base al principio della tassazione su base mondiale (o word wide income principle) sono assoggettati ad imposta i presupposti ovunque realizzati da parte di soggetti residenti[3]

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Di seguito vengono riportate le nozioni, definizioni e classificazioni principali rilevanti ai fini della comprensione del diritto tributario, nonché alcuni iniziali riferimenti al sistema delle fonti ed alle norme costituzionali.

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Estratto: “non avendo l'Ufficio assolto l'onere probatorio su di lui incombente circa il maggior valore dei beni rispetto a quello indicato in atto, le parti non erano onerate di provare alcunché e neppure era consentito ai giudici di appello di rideterminare il valore su basi equitative”.

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Estratto: “contrasto con l'art. 109 t.u.i.r., non assumendo alcun rilievo la circostanza che i servizi non siano stati remunerati nel corso dell'anno 2007 o che essi, anche a distanza di anni, risultino tuttora in gran parte non pagati. Se da un lato è costante l'affermazione giurisprudenziale secondo cui "non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull' esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto" (così, da ultimo, Cass. n. 20805 del 2017), dall'altro non è consentito negare la detraibilità di un costo di cui non risulti efficacemente dimostrato il mancato sostenimento sol perché esso non sia stato remunerato nell'anno di competenza”.

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Massima: “La domanda di rimborso dell'Iva o di restituzione del credito d'imposta maturato da una società cessata deve ritenersi presentata con l'esposizione del credito nell'apposito riquadro della dichiarazione fiscale, mentre la presentazione del modello VR costituisce esclusivamente il presupposto per dare inizio al procedimento di esecuzione. A tal fine non opera il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992, ma il termine ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c..

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Estratto: “il diritto alla detrazione può essere negato a un soggetto passivo solamente qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo, al quale sono stati ceduti beni posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto partecipava in un’operazione che s’iscriveva in un’evasione dell’IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore”.

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MassimaAi fini dell'imposta di registro, le sentenze di accertamento del credito, a seguito di opposizione all'ammissione allo stato passivo fallimentare, sono equiparabili alle sentenze di condanna. Conseguentemente è applicabile anche in tali casi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: è dunque illegittima la tassazione con imposta proporzionale sulla sentenza che ha ad oggetto crediti soggetti ad IVA. La decisione del giudice di merito è dunque censurabile quando esclude la rilevanza della natura del credito ammesso al passivo del Fallimento e quindi non prende in considerazione la sentenza n. 177/2017, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Tariffa allegata - Parte prima, art. 8, comma 1, lettera c) - del D.P.R. n. 131 / 1986 nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anzichè in misura fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento”.

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