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Estratto: “si deve ritenere che, nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia stata assolta nel termine stabilito dal legislatore, non possano maturare accessori di sorta, dato che, prima di tale termine, non si può reputare che la stessa obbligazione sia venuta a scadenza e che, per l'effetto, sia sorto il diritto dell'amministrazione finanziaria alla corresponsione di interessi”.

Estratto: “si critica non evincersi dalla motivazione della sentenza le ragioni che hanno condotto i giudici dell'appello a riformare la sentenza di primo grado, rigettando le ragioni della contribuente, concretando quindi l'omissione di pronuncia; si prospetta anche violazione di legge per falsa applicazione degli art. 37 e 39, primo comma, lett. d) e 40 del d.P.R. n. n. 600/1973, nonché art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per carenza di motivazione dell'accertamento ed ancora violazione del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. per non aver indicato i giudici d'appello le ragioni del proprio convincimento. Il motivo supera il vaglio dell'ammissibilità, può essere scrutinato ed è fondato”.

Estratto. “Nessun rapporto tributario si è per conseguenza instaurato tra la XXX e l'Agenzia delle entrate per effetto del versamento dell'iva, peraltro non dovuta, dalla prima alla seconda. Per conseguenza il credito della XXX maturato nei confronti dell'Agenzia e concernente la restituzione di quanto versato ha natura privatistica ed è ripetibile a norma dell'art. 2033 c.c. (vedi, sulla medesima falsariga, in riferimento al caso di un istituto di credito delegato dal contribuente per il versamento dell'iva, Cass. 22 aprile 2009, n. 9514). (…) 6.- Non è per conseguenza applicabile nel caso in esame il termine biennale di decadenza, bensì quello decennale di prescrizione”.

Questa serie di articoli è pensata per gli avvocati, dottori, e collaboratori del nostro studio DLP, per un continuo esponenziale miglioramento.

All’interno della serie riporterò alcune pillole che racchiudono gli insegnamenti estrapolabili dai principali libri e corsi al mondo sul raggiungimento del successo e dell’eccellenza.

Estratto: “fondati. 5. Invero, a fronte della specifica contestazione operata dalla ricorrente in primo grado e reiterata in appello dei presupposti di fatto contenuti nel verbale di accertamento e trasfusi nell'avviso di constatazione e poi nell'avviso impugnato che avrebbero giustificato la tassazione separata dei singoli cespiti ceduti in luogo di quella forfetaria per la unitaria cessione dell'azienda, la CTR aveva il preciso obbligo di motivare il proprio convincimento. Al contrario, la sentenza si limita a una generica quanto incomprensibile adesione alle ragioni della sentenza di primo grado, del tutto omettendo di prendere specifica posizione sulle circostanze, sia in fatto che in diritto, che la contribuente opponeva per contestare la legittimità dell'operato dell'Ufficio finanziario”.

I controlli fiscali stanno diventando sempre più serrati ed è per questo che spesso i contribuenti hanno dubbi riguardanti la conformità o meno del loro operato rispetto alla disciplina fiscale.

Trattamento IVA ai sensi dell’articolo 7-quater del D.P.R. 633/1972 delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili

Estratto: “I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono fondati. Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal contribuente in sede di proposizione dell'atto di appello, la CTR non motiva adeguatamente sulle questioni facendo, invece, genericamente riferimento a "conteggi effettuati a seguito di istruttoria nel contraddittorio con il contribuente" non chiarendo altresì le ragioni per cui le prestazioni di denaro sono state considerate trasferimenti verso l'estero con conseguente applicazione della relativa disciplina”.

Istruzioni per la compilazione modello F-24 on line 

Estratto: “come emerge dalla pronuncia impugnata, e le circostanze non risultano contestate, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in ordine di tempo, è l'ultimo atto posto in essere il 30 ottobre 2012 dall'Equitalia Sud S.p.a. dopo che la stessa aveva notificato alla contribuente, in data 18 luglio 2006, la sottostante cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento di dazi doganali notificati alla stessa nel gennaio 2006, sospesi dalla Commissione tributaria provinciale