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Sono nulli gli avvisi che non specificano quali ragioni di urgenza hanno giustificato la loro emissione prima dei 60 giorni dal PVC. Accolto il motivo eccepito dal contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “l'assenza di un riferimento alle ragioni di "urgenza" negli avvisi di accertamento abbia precluso al contribuente di dispiegare un'adeguata difesa, in contraddittorio con l'Ufficio, in merito alla fondatezza delle asserite ragioni di natura procedimentale (scadenza dell'azione e decadenza) ma anche di carattere personale in quanto riferite a qualità personali del contribuente (evasore totale), con conseguente pregiudizio di ogni diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione da valere anche per i provvedimenti tributari”.

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Comm. Trib. Reg. per la Calabria Sezione/Collegio 3

Sentenza del 15/11/2018 n. 3678 -

Testo:

L'Ufficio ha notificato al contribuente, esercente l'attività di intermediari e rappresentanti di commercio di prodotti alimentari, a seguito del processo verbale della G.d.F., per le annualità 1996/1997/1998/1999/2000, vari avvisi di accertamento.

Gli avvisi sono stati impugnati con distinti ricorsi e successivamente riuniti e decisi con sentenza n. 13/5/2007, che rigettava le eccezioni preliminari dedotte dal contribuente in ordine al mancato rispetto dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000, nullità della motivazione per relationem e quelle di merito in ordine alla mancata deduzione dei costi e l'assoggettamento a tassazione dei ricavi.

Il contribuente ha proposto appello dinanzi alla CTR di Catanzaro, riproponendo le medesime eccezioni, sul quale la Commissione adita ha deciso con sentenza n. 86/1/09 con la quale, omessa alcuna pronuncia in ordine alla eccezione di violazione dell'art. 12 comma 7 dello statuto, ha respinto l'appello, confermato la sentenza impugnata e condannato alle spese.

Il G. ha proposto quindi ricorso per Cassazione fondato su due motivi:

- mancata pronuncia sull'eccezione della violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000;

- violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;

-ovvero violazione/falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000;

o-ovvero omessa motivazione sul punto.

La Cassazione con ordinanza n. 20052 del 20.6.2017, depositata 1'11.8.2017, ha cassato la sentenza n.86/1/2009 ritenendo fondato il primo motivo del ricorso e disposto il rinvio alla CTR della Calabria perché esamini, in diversa composizione, a questione pretermessa.

Il G. ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Commissione regionale con ricorso nel quale ha formulato le seguenti conclusioni:

-accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n.13/5/07 della CTP di Cosenza per i motivi di diritto già articolati nell'atto di appello dinanzi alla CTR di Catanzaro;

- in riforma della sentenza n. 13/05/07 accogliere i ricorsi del contribuente per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000 e dichiarare nulli gli avvisi di accertamento impugnati;

- condannare l'Ufficio alle spese di lite L'Ufficio si è costituito in giudizio con atto del 28.3.2018 confermando la legittimità del proprio operato.

Con riferimento all'asserita violazione del termine di 60 gg. prescritto dall'art. 12 comma 7 L. 212/2000 ha ribadito quanto già affermato nei precedenti gradi di giudizio, secondo cui se si fosse rispettato detto termine, gli avvisi di accertamento sarebbero stati inutili per decadenza dell'azione accertatrice. In ogni caso tale termine non è previsto a pena di nullità dalla stessa norma che fa salvi i casi di giustificata e motivata urgenza. Nel caso di specie, il G. è un evasore totale e con recidiva, l'annualità di imposta era in scadenza e l'azione accertatrice prossima a decadere.

Osserva inoltre che CTR ha esaurientemente spiegato le motivazioni poste a fondamento del rigetto dell'appello del contribuente, confermato la validità dell'atto di accertamento sotto il profilo motivazionale, confermato la sentenza di primo grado che ha accolto la tesi dell'Ufficio affermando che il termine di 60 giorni prescritto dall'art. 12 comma 7 L. 212/2000 non è prescritto a pena di nullità, ha poi confermato nel merito la fondatezza dell'accertamento dell'Ufficio.

MOTIVI della DECISIONE

Il thema decidendum è incentrato sulla applicazione della disposizione riguardante il termine per l'emissione degli avvisi di accertamento dopo il verbale di constatazione emesso a seguito di verifica fiscale.

Detto accertamento, ad avviso della s.e., sarebbe mancato nel corso dei precedenti giudizi non avendo l'adita CTR espresso alcuna valutazione riguardo la censura mossa dal contribuente all'Ufficio in merito alla anticipata emissione dell'avviso di accertamento

Al riguardo, si osserva che l'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, dispone che "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

La predetta disposizione, nel riconoscere al contribuente il diritto di formulare osservazioni e richieste entro il prescritto termine di sessanta giorni, evidenzia l'importanza della fase istruttoria prodromica all'eventuale adozione del provvedimento impositivo.

Il contribuente, in quanto titolare di una qualificata posizione giuridico - soggettiva, è normativamente posto nelle condizioni di partecipare attivamente al procedimento tributario potendo avviare un contraddittorio amministrativo, endoprocedimentale, sia per motivi di difesa che per ragioni di carattere collaborativo.

L'avviso di accertamento che, in difetto di motivata urgenza, fosse emesso ante tempus, ossia prima dei prescritti sessanta giorni, si rivelerebbe lesivo del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e, come tale, censurabile ed insanabile in sede contenziosa.

E' stato infatti affermato che se è vero che la norma non prevede espressamente la sanzione della illegittimità o della nullità, è altrettanto vero che la stessa è finalizzata ad evitare il contraddittorio in sede giurisdizionale, così da rendere effettivo il rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente.

Per cui, con la emissione di un atto impositivo prima dei sessanta giorni previsti dallo Statuto si impedisce al contribuente di partecipare al procedimento amministrativo che la stessa legge gli garantisce.

Sul punto anche il Consiglio di stato, Sez. V, nella pronuncia n. 4480 del 26.6.2004 ha affermato che "la partecipazione al procedimento è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica Amministrazione ".

Alla stregua di tali principi va, quindi, affrontata la questione sottoposta al vaglio della Commissione in conseguenza della rimessione operata dalla s.e. con l'ordinanza n. 20052 dell'11.8.2017.

Dalla disamina degli atti di causa è indiscutibile la circostanza che il ricorrente abbia censurato il comportamento dell'Amministrazione deducendo violazione del termine di 60 gg. prescritto per l'emanazione degli avvisi di accertamento definitivo e decorrente dalla data del processo verbale di constatazione.

In merito, l'Ufficio ha ribadito le ragioni già indicate nei precedenti scritti difensivi per giustificare l'anticipata adozione dell'avviso di:

decadenza dell'azione accertatrice, urgenza, la qualità di evasore totale e di recidivo del contribuente, la decadenza dell'azione per scadenza dell'annualità di imposta.

In disparte ogni considerazione circa l'attendibilità delle ragioni sostenute dall'Ufficio, per le quali i precedenti giudicanti non hanno espresso alcuna valutazione, occorre rilevare che, nel caso di specie, alcun cenno all' "urgenza" è contenuto negli avvisi di accertamento impugnati, per giustificare l'anticipata adozione dei medesimi atti.

Pertanto, questa Commissione ritiene che l'assenza di un riferimento alle ragioni di "urgenza" negli avvisi di accertamento abbia precluso al contribuente di dispiegare un'adeguata difesa, in contraddittorio con l'Ufficio, in merito alla fondatezza delle asserite ragioni di natura procedimentale (scadenza dell'azione e decadenza) ma anche di carattere personale in quanto riferite a qualità personali del contribuente (evasore totale), con conseguente pregiudizio di ogni diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione da valere anche per i provvedimenti tributari.

Per tali motivi, il ricorso per riassunzione va accolto e per l'effetto dichiarata la nullità della sentenza n.13/5/2007 e degli avvisi di accertamento impugnati.

Alla soccombenza segue la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali nella misura complessiva di € 1.500 per entrambi i gradi del merito ed € 2.000 per il giudizio di cassazione, in favore del procuratore antistatario, oltre onorari di legge.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattese ogni istanza eccezione e difesa contrarie,

ACCOGLIE

Il ricorso per riassunzione in epigrafe, con annullamento della sentenza della CTP di Cosenza n. 13/05/07 e degli avvisi di accertamento Emessi dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza.

Liquida la somma di € 1.500 per entrambi i giudizi di merito ed € 2.000 per il giudizio di cassazione, in favore del procuratore antistatario, oltre oneri accessori di legge.

Cosi deciso in Catanzaro, li 22 ottobre 2018

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