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Manuale di diritto tributario - Fonti - Costituzione - Nozioni - Definizioni - Imposte e tasse

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Di seguito vengono riportate le nozioni, definizioni e classificazioni principali rilevanti ai fini della comprensione del diritto tributario, nonché alcuni iniziali riferimenti al sistema delle fonti ed alle norme costituzionali.

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DIRITTO TRIBUTARIO complesso di norme e di principi che governano l’istituzione e l’attuazione del tributo (intesa quest’ultima come fase di accertamento e di riscossione).

Diritti finanziario e diritto tributario.

Diritto finanziario secondo taluna dottrina mentre il diritto finanziario prende in considerazione tutte le entrate pubbliche, il diritto tributario ha ad oggetto solamente le specifiche entrate aventi natura tributaria.

Fonti del diritto tributario:

-         Costituzione (in particolare gli articoli 23 e 53; ma rilevano altresì articoli ulteriori come l'art. 81)

-         Legge (costituzionale, ordinaria, regionale), decreti legislativi, decreti legge.

-         Regolamenti (governativi, ministeriali, interministeriali)

-         Consuetudine

-         Circolari (non fonti a stretto rigore ma hanno di sicuro una qualche valenza)

Qual'è la differenza tra risoluzioni e circolari?
Mentre la circolare vale erga omnes, per tutti, la risoluzione vale solo per un caso specifico.

Specifica menzione meritano inoltre le Fonti internazionali (particolarmente rilevanti i trattati, come le Convenzioni contro le doppie imposizioni) e le Fonti Comunitarie.

FOCUS: Circolari: in sostanza si tratta di istruzioni che lautorità di vertice o lautorità centrale impartisce agli Uffici e ai funzionari che spiegano agli stessi come comportarsi e gli orientamenti ai quali conformarsi in determinati casi. Circolari di particolare rilievo sono quelle a contenuto interpretativo.

Il ruolo della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale a partire dagli anni 60 ha avuto un ruolo fondamentale tra i formanti del diritto tributario. Ad essa dobbiamo ad esempio la definizione di tributo, la definizione di imposta, la definizione di capacità contributiva, in sostanza le definizioni principali di questa materia.

Entrate dello Stato.

Tra le tante distinzioni sul punto, ricordiamo:

·        Entrate di diritto pubblico sono coattivamente imposte

·        Entrate di diritto privato originano da rapporti privati

o   Entrate a titolo commutativo costituiscono corrispettivo di una controprestazione.

o   Entrate a titolo contributivo manca la controprestazione

Diritto tributario e Costituzione.

I principi cardine sono contenuti nei seguenti articoli:

23. 1. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

53. 1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 2. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Ma rilevano anche:

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali (…) gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

75. (…) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio (…).

81. (…) Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (…).

Nozione di tributo.

Il tributo è una prestazione patrimoniale imposta finalizzata al concorso alle spese pubbliche.

Confisca ed espropriazione.

La confisca è connessa ad una violazione di legge ed è totale mentre il tributo non è mai connesso ad una violazione di legge.

L’espropriazione si distingue dal tributo in quanto riguarda un singolo bene, è giustificata da causa di pubblica utilità, e (cosa più importante) a fronte dell’espropriazione è prevista la corresponsione di un indennizzo.

Classificazione dei tributi.

Risale ad E. Vanoni la nota distinzione fondamentale tra: a) imposte: che sono tributi correlati alla capacità contributiva del soggetto e non collegati ad alcuna controprestazione; b) tasse: che sono tributi collegati ad una controprestazione; c) contributi: che sono tributi che si spiegano secondo la Teoria del beneficio.

L’imposta, come istituto giuridico, si può configurare come un debito del contribuente (obbligazione tributaria) che trova la sua causa in un fatto economico (presupposto) assunto dalla legge come manifestazione di capacità contributiva, al quale viene commisurata la somma da pagare, appunto, a titolo di imposta.

Imposte.

Nozione tributo acausale (non sono versate per una specifica causa), correlato alla capacità contributiva del soggetto passivo e non collegato ad alcuna controprestazione dell’ente pubblico (o fruizione di un servizio da parte del privato). (neutralità del tributo)

Tradizionalmente si afferma che le imposte sono destinate a finanziare servizi indivisibili, ossia servizi per i quali non è possibile quantificare il vantaggio che deriva ad un determinato soggetto da quel servizio pubblico. (servizi resi nell’interesse della collettività).

Esempi: imposte sui redditi, IVA.

Classificazioni

Imposte dirette

Colpiscono manifestazioni immediate o dirette di capacità contributiva. (come il reddito (IRPEF - IRES) od il patrimonio (ICI)).

Imposte indirette

Colpiscono manifestazioni indirette (o mediate) di capacità contributiva (come il consumo (IVA) od il trasferimento (imposta di registro)).

Differenza tra imposte dirette ed imposte indirette una volta si distingueva in base al sistema di riscossione, riscossione in base al ruolo: imposta diretta, riscossione in base ad ingiunzione: imposta indiretta, ormai il sistema è stato unificato. Ci sono differenze importanti: esempi: per le imposte indirette la solidarietà nel pagamento delle imposte è quasi sempre una regola, nelle imposte dirette o sui redditi è un’eccezione regolata specificamente; le imposte dirette raramente hanno dei privilegi, mentre le imposte indirette hanno spesso dei privilegi; nelle imposte dirette di regola non è ammessa la traslazione, mentre la traslazione nelle imposte indirette è la regola), le imposte dirette sono normalmente periodiche; le imposte indirette sono normalmente istantanee, e via discorrendo.

Imposte personali

Imposte nelle quali le condizioni personali o familiari del contribuente (la sua situazione soggettiva) incidono sulla misura dell’imposta.

Esempio: IRPEF (la quale contiene delle detrazioni d'imposta che la rendono personale).

Le imposte personali:

colpiscono la persona

in genere sono imposte complessive

sono ricollegate al soggetto

tassate nel luogo di residenza del soggetto

sono ricollegate al possesso del reddito

sono tendenzialmente progressive

sono globali

Imposte reali

Imposte nelle quali le condizioni personali o familiari del contribuente non incidono sulla misura dell’imposta.

Esempio: IVA, imposta di registro, IRAP.

Le imposte reali (cedolari):

colpiscono la produzione di reddito

colpiscono il reddito quando germoglia, alla fonte, reddito per reddito

reali vengono da res, colpiscono il reddito della res, della cosa, quando esso germoglia

applicate nel luogo dove la res si trova

sono ricollegate alla produzione del reddito

sono tendenzialmente proporzionali

sono tendenzialmente cedolari

Imposte fisse

Imposta non varia al variare della base imponibile (esempio: imposta di registro). L’imposta è prevista dalla legge in misura determinata.

Imposte proporzionali

L’aliquota non varia al variare della base imponibile. L’imposta invece ovviamente varia in proporzione al variare della base imponibile.

Imposte progressive

L’aliquota aumenta con il crescere della base imponibile (come, a titolo esemplificativo, l’IRPEF).

Distinguiamo: progressività continua (ad ogni minimo aumento della base imponibile corrisponde un minimo aumento dell’aliquota); progressività a scaglioni (l’aumento dell’aliquota avviene con riguardo ai singoli scaglioni, mentre è proporzionale all’interno dello scaglione)

distinguiamo: progressività per scaglioni sostitutivi e progressività per scaglioni aggiuntivi.

Progressività per detrazione casi nei quali pur essendoci unaliquota fissa la progressività è ottenuta attraverso il meccanismo delle detrazioni.

Imposte regressive

L’aliquota diminuisce con il crescere della base imponibile.

Imposte istantanee

Il presupposto è un fatto istantaneo, presupposto è il compimento di un unico atto o fatto.

Imposte periodiche

Il presupposto è un fatto continuativo

Classificazioni meno importanti:

- imposte generali (es. IRPEF, IVA) ed imposte speciali (es. IRAP); imposte surrogatorie ed imposte sostitutive; imposte prelevate a titolo definitivo ed imposte prelevate a titolo di acconto; imposte principali - imposte complementari - imposte suppletive; imposte erariali (o statali) ed imposte locali.

Imposta Addizionale

Imposta avente come base imponibile un’altra imposta; il soggetto attivo dell’addizionale è diverso dal soggetto attivo dell’imposta.

laddizionale è ottenuta applicando laliquota allimposta.

Sovrimposta

Imposta avente come base imponibile la base imponibile di un'altra imposta; il soggetto attivo della sovrimposta è diverso dal soggetto attivo dell’imposta.

la sovrimposta è ottenuta applicando l’aliquota alla base imponibile.

Per comprendere la differenza tra sovraimposta ed addizionale è chiarificatore il riferimento alle esenzioni, la sovraimposta dovrà essere egualmente pagata dal soggetto esente dall’imposta, mentre l’addizionale non dovrà essere pagata dal soggetto esente dall’imposta.

Tasse

Nozione tributi causali collegati allo svolgimento di un’attività della PA (costituente controprestazione del pagamento; collegamento alla fruizione di un servizio), dietro richiesta del cittadino, che si distingue dai corrispettivi dei pubblici servizi, e che di regola è riferita a servizi divisibili.

Tradizionalmente si afferma le tasse sono destinate a finanziare servizi divisibili, ossia servizi per i quali è possibile quantificare il vantaggio che deriva ad un determinato soggetto da quel servizio pubblico (servizio reso nell’interesse del cittadino richiedente).

La Corte Costituzionale ha affermato che le tasse sono prestazioni patrimoniali imposte alle quali si applica l’art. 23 Cost. Ad esse invece non si applicherebbe l’art. 53 Cost. (la Corte costituzionale ha affermato che l’articolo 53 non si applica alle “contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo si possa determinare divisibilmente”).

Tuttavia va notato che la correlazione tra quanto pagato e servizio reso dallo Stato non è una correlazione, diciamo, in senso stretto, ossia non vi è un’equiparazione tra il valore delle somme versate ed il valore dei costi dello Stato per fornire il servizio. 

Contributi

Il contributo in senso proprio, secondo taluna dottrina, è una prestazione coattiva paracommutativa dovuta da una certa collettività, in ragione di un’attività dell’ente (che ad esempio realizza un’opera pubblica) a vantaggio di questa (ad esempio una certa collettività trae beneficio dall’effettuazione di un’opera pubblica).

Esempi: in passato: contributo di miglioria, di fognatura, di elettrificazione. Ora: contributo di urbanizzazione.

Secondo l’impostazione di Taluna dottrina non corrisponderebbero ai contributi in senso proprio:

- i contributi previdenziali o assistenziali prestazioni dovute dagli appartenenti ad una data categoria i quali trarranno da esse un futuro beneficio.

- tributi speciali prestazioni che il privato deve personalmente al pubblico funzionario in occasione della richiesta di un atto del suo ufficio.

Monopoli fiscali

nel monopolio, solamente un soggetto può produrre, importare o vendere determinati beni, o prestare determinati servizi. Nel caso il monopolio derivi da ragioni di mercato si parla di monopolio di fatto, se invece deriva da una disciplina normativa si suole parlare di monopolio di diritto. Il monopolio di diritto è istituito attraverso il seguente meccanismo: la previsione di un divieto imposto alla generalità dei soggetti, e la previsione di una riserva di attività a favore del monopolista. I monopoli fiscali sono monopoli di diritto che secondo una classificazione hanno la finalità di procurare all’ente pubblico un’entrata tributaria. A fronte della normativa comunitaria, che ha previsto il riordino dei monopoli nazionali, i monopoli di diritto si sono fortemente ridotti.

Esempi: monopolio dei tabacchi, monopolio del gioco.

Parafiscalità termine con cui si indicava nelle scienze economiche l’area di fiscalità diversa dall’imposta e caratterizzata dalla natura commutativa o paracommutativa del prelievo. Nelle più recenti formulazioni si è limitata la portata del termine alle entrate relative al finanziamento della sicurezza sociale (dovute ad enti non territoriali + prelevate in virtù di potestà d’imperio + correlati con il costo e con l’effettuazione di un servizio pubblico).

La prestazione commutativa è sostanzialmente una prestazione che presuppone che ad un adempimento del Privato corrisponda un adempimento da parte dello Stato.

NORMA TRIBUTARIA.

Secondo le classiche ricostruzioni dottrinali, gli elementi della norma tributaria sono:

1) PRESUPPOSTO: è IL fatto o complesso di fatti (economicamente rilevanti), espressivo della capacità contributiva, che giustifica l’applicazione del tributo; in altri termini è il fatto indice di forza economica al verificarsi del quale la prestazione si rende dovuta; in altri termini ancora è il fatto generatore di un tributo

A titolo esemplificativo l'art. 1 nel Testo Unico II.DD. afferma che "Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6”.

2) SOGGETTO

3) BASE IMPONIBILE: è grandezza che misura la capacità contributiva manifestata dal presupposto; in altri termini, è la misura del presupposto, normalmente trattasi di una grandezza monetaria (esempi di base imponibile: nelle imposte sui redditi è la misura del reddito, nell’IVA è il corrispettivo delle cessioni, nella vecchia ICI era la rendita catastale moltiplicata per certi valori) ma potrebbe anche non essere una grandezza monetaria (nel caso delle imposte sugli idrocarburi la base imponibile si parametra sulla benzina).

Sul punto va menzionato che la base imponibile dovrebbe essere garantita con il principio del c.d. minimo vitale, previsto dalla costituzione.

4) TASSO D’IMPOSTA: è il coefficiente da applicare alla base imponibile per ottenere l’imposta. Può essere fisso o variabile

-          tasso fisso lammontare è invariabile quale che sia la grandezza della base imponibile.

-          tasso variabile costituito da unaliquota:

o   Proporzionale rimane costante al variare della base imponibile.

o   Progressiva muta + che proporzionalmente al variare della base imponibile.

o   Regressiva laliquota diminuisce con il crescere della base imponibile.

Si è considerata congrua rispetto alla riserva di legge relativa la legge che stabilisca laliquota tra un minimo ed un massimo.

 

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