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Confermata la nullità della cartella di pagamento. I motivi di ricorso per cassazione sono stati dedotti in maniera inammissibile dall’Agenzia delle Entrate. Il ricorso di quest’ultima è respinto con condanna della stessa alle spese.

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Estratto: “la parte ricorrente è tenuta, a pena di inammissibilità del motivo, ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 1810 del 23 gennaio 2019

Rilevato che:

1. Il fallimento della C. s.r.1., in persona del Curatore, proponeva ricorso, notificato sia all'Ufficio impositore che al Concessionario della riscossione, avverso la cartella di pagamento notificata il 23.8.2001 e relativa a ritenute alla fonte anno 1995, eccependone la nullità per violazione dell'art. 3, 1. 241/90 (omessa motivazione), per violazione dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/73 (decadenza dal termine biennale), per violazione dell'art. 2 del d.lgs. 99/2000 (errato calcolo delle sanzioni), per violazione dell'art. 20 del d.lgs. 472/97 (decadenza delle sanzioni). Si costituiva la S. s.p.a., quale concessionaria per la riscossione, resistendo al ricorso, mentre l'Ufficio impositore rimaneva contumace.

2. La C.T.P. di Siracusa accoglieva il ricorso per carenza di motivazione nonchè per la omissione della comunicazione dell'esito della dichiarazione. La S. s.p.a. appellava tale decisione deducendo, quale unico motivo, la infondatezza della eccezione di mancata motivazione della cartella. L'Agenzia delle Entrate si costituiva nella fase di gravame proponendo appello incidentale. La contribuente replicava eccependo l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio impositore, in quanto contenente domande da ritenersi nuove e, pertanto, inammissibili ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 546/92.

3. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con sentenza n. 53/16/12, depositata il 21.2.2012, confermava la sentenza impugnata, compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi di censura. La contribuente resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia "la violazione e falsa applicazione di legge: arti'. 54 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, art. 2909 c.c.; artt. 324 e 329, colma 2 c.p.c. (in relnione all'art. 360, colma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.)".

In particolare, la ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'appello dell'Agente della riscossione, all'uopo rilevando che quest'ultimo aveva censurato solo una delle rationes decidendi su cui era fondata la sentenza di primo grado (ossia quella relativa alla carenza di motivazione). Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, le ulteriori rationes decidendi (relative all'omesso invio della comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 633/72 e del c..d. avviso bonario di cui all'art. 6, comma 5, della 1. n. 212/2000), ancorchè non impugnate dalla S. s.p.a., erano state comunque oggetto di specifiche censure da parte dell'Ufficio impositore, proposte con apposito appello incidentale, sicché non poteva ritenersi formato alcun giudicato parziale neppure nei confronti dell'Agente della riscossione, il cui appello, conseguentemente, avrebbe dovuto essere deciso nel merito.

1.1. Il motivo è inammissibile. La Agenzia ricorrente ha, infatti, omesso sia di individuare e riportare le statuizioni dei capi della sentenza di prime cure nei confronti dei quali afferma di aver proposto specifica impugnazione con l'appello incidentale, sia di trascrivere per esteso il contenuto di tale atto ed il tenore dei motivi, così impedendo alla Corte, in difetto della compiuta descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica di ammissibilità del motivo di ricorso mediante accertamento della rilevanza e decisività del vizio denunciato rispetto alla pronuncia impugnata per cassazione. Ciò tanto più considerando che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza impugnata non riferisce affatto che l'Ufficio impositore avesse censurato anche le rationes decidendi non impugnate dalla S. s.p.a.: in proposito, nel ricostruire lo svolgimento del processo, la C.T.R. si limita a rilevare che "l'Agenzia delle Entrate presentava controdeduzioni e appello incidentale sostenendo che la ricorrente aveva trattenuto e non versato le ritenute alla fonte, somme di esclusiva pertinenza dell'erario". Nella parte motiva, poi, la sentenza afferma che "il Concessionario, con l'appello contesta unicamente la carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata e nulla eccepisce sugli altri motivi per i quali i primi giudici hanno dichiarato la nullità della cartelle di pagamento e della iscrizione a ruolo, che pertanto sono divenuti definitivi", con ciò implicitamente intendendo che gli altri motivi su cui si fondava la decisione non risultavano essere stati impugnati da alcuna delle parti. Nessun cenno, infatti, alla esistenza di censure proposte avverso tali ulteriori motivi da parte dell'Ufficio impositore, neppure per affermarne l'inammissibilità: è vero che, nella parte dedicata al fatto processuale si dà atto che il contribuente aveva dedotto che "l'Agenzia delle Entrate, non costituita nel primo giudizio, non poteva proporre domande da ritenersi nuove ed inammissibili ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 546/92", ma tale generica difesa, per come riferita nella sentenza impugnata, non risulta in alcun modo correlata alla proposizione degli specifici motivi di impugnazione incidentale di cui si discorre in questa sede. Nel prosieguo della motivazione, la sentenza impugnata, pur affermando di condividere la sentenza di primo grado con riferimento alle ragioni della decisione non impugnate, non fa alcun cenno ad eventuali specifici motivi di appello sulle stesse, che anzi, ha ritenuto "divenute definitive". Nella specie, risulta dunque particolarmente evidente come la omessa trascrizione del contenuto dell'atto di appello incidentale non consenta alla Corte di verificare il presupposto di fatto sul quale è fondato il motivo di ricorso in esame (specifica proposizione di impugnazione avverso le rationes decidendi diverse ed ulteriori rispetto a quelle relativa alla carenza di motivazione). Nè in senso contrario rileva la qualificazione giuridica del vizio di legittimità di cui si discorre come error in procedendo (nella specie correttamente prospettato dalla ricorrente ai sensi dell'ari'. 360, n. 4 cp.c.), in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto", potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito: come è stato ripetutamente affermato, infatti, anche in tal caso si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (cfr., ex multis, Cass., sez. 3, 13/03/2018, n. 6014, Rv. 648411 — 01; Cass., sez. 5, 20/07/2012, n. 12665,Rv. 623401 - 01). Ne consegue che la parte ricorrente è tenuta, a pena di inammissibilità del motivo, ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass., sez. L, 23/3/2005, n. 6225, Rv. 580259 — 01; conf. Cass., sez. 3, 31/1/2006, n. 2140, Rv. 588054 — 01; Cass., sez. L, 4/6/2010, n. 13657, Rv. 613750 - 01). La così ritenuta inammissibilità del primo motivo di ricorso assorbe le eccezioni di inammissibilità dello stesso sollevata dalla parte controricorrente, fondate sul diverso presupposto della novità delle questioni dedotte dall'Agenzia delle Entrate con l'appello incidentale proposto in sede di gravame.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la "violazione e/ o falsa applicane dell'art. 36bis del d.P.R. n. 60011973, dell'art. 7 della l. 212/2000 e dell'art. 3 della l. 24111990 (in relazione all'ari. 360 n. 3 c.p.c.)": si sostiene che nella fattispecie l'obbligo di motivazione doveva ritenersi assolto con il semplice richiamo alla dichiarazione della contribuente, senza necessità di indicare i fatti costitutivi dell'obbligazione fiscale, atteso che la cartella era stata emessa sulla base degli elementi forniti con tale dichiarazione. Con il terzo motivo è denunciata la "violazione e/ o falsa applicazione di legge: art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973; art. 54bis, comma 3, del d.P.R. n. 63311972 ed art. 6, comma 5, L. 212/2000, art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/199 (in relazione all'ari. 360 n. 3 c.p.c.)": secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, nel caso in esame non sussisteva la necessità della preventiva comunicazione né dell'invio del c.d. avviso bonario, perché nella dichiarazione non vi era alcun errore suscettibile, in astratto di correzione.

3. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono entrambi inammissibili in conseguenza dell'esito dell'esame sul primo motivo di ricorso.

Stante infatti l'inammissibilità del motivo volto a censurare la statuizione con la quale la C.T.R. ha ritenuto non impugnate, e dunque divenute definitive, le rationes decidendi diverse da quella relativa al difetto di motivazione, l'esame del secondo motivo è divenuto irrilevante, in quanto, anche in caso di suo accoglimento, resterebbe comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della prima censura dichiarata inammissibile, la quale è di per sé giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata (Cass., sez. 3, 13/06/2018, n. 15339, Rv. 649408 - 01). Il terzo motivo, a sua volta, è inammissibile perché attinente proprio a quelle ulteriori rationes decidendi della sentenza di primo grado il cui esame deve ritenersi precluso dalla statuizione di definitività contenuta nella sentenza impugnata, che resta confermata in questa sede quale conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso sul punto.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l'Agenzia ricorrente condannata alle spese del presente giudizio in ragione della soccombenza.

5. Il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a modificarne la sostanziale natura di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge. Pertanto, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (Cass., S.U., 8 maggio 2014, n. 9938, Rv. 630628 - 01; conf. Cass., sez. 6 - L, 29/1/2016, n. 1778, Rv. 638714 - 01; Cass., sez. 6-5, 11/6/2018, n. 15182, non massimata sul punto).

Nella specie, pertanto, essendo risultata soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. - condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, in favore della controricorrente, che liquida nella misura di 5.600,00 per compensi, e oltre spese generali forfettarie ed accessori fiscali e previdenziali di legge. Così deciso in Roma, dalla 5° sezione civile della Corte di cassazione, il 23 ottobre 2018.

 

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DLP

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