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La Cassazione valorizza la recente pronuncia della Corte di Giustizia secondo cui la sanzione pari al 30% dell’imposta ex art. 13 D.lgs. 471/1997 è “sproporzionata”. Accolto il ricorso per cassazione della società contribuente.

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Estratto: “la medesima citata pronuncia della Corte di giustizia ha peraltro sancito che esso deve rispettare il principio di "proporzionalità" (punti 34 ss.), affermando altresì che la previsione interna (30% dell'importo dell'imposta: art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997) può, almeno in astratto, considerarsi "sproporzionata" e che quindi deve essere il giudice nazionale a determinarla in concreto al fine di renderla "proporzionata"”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 3080 dell’1 febbraio 2019

Rilevato che:

Con sentenza n. 210/6/2016, depositata il 11 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane, ufficio locale, avverso la sentenza n. 22/4/11 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia che aveva parzialmente accolto il ricorso della XXX contro vari atti di contestazione di sanzioni IVA emessi nei confronti della società contribuente nel 2008. La CTR osservava in particolare che il primo giudice aveva errato nel ritenere applicabile nel caso di specie la sanzione amministrativa ridotta ex art. 6, comma 9 bis, d.lgs. 471/1997, dovendosi invece, come sostenuto dall'agenzia fiscale appellante, applicare quella prevista dall'art. 13, comma 2, stesso decreto, vertendosi in un'ipotesi di omesso ovvero ritardato versamento dell'imposta; ciò in quanto si trattava di IVA doganale non assolta nei modi ordinari, bensì "in sospensione" secondo lo speciale regime del "deposito doganale" (ex art. 50 bis, d.lgs. 331/1993), non essendo tuttavia il medesimo applicabile per la, pacifica, mancata "immissione fisica" delle merci (extra UE) importate in tale deposito e dovendosi quindi ritenere irrilevante la fatturazione delle medesime con "inversione contabile"; richiamava in questo senso la decisione della medesima CTR emessa in relazione agli atti di rettifica/recupero dell'imposta prodromici a quelli sanzionatori oggetto della lite. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane.

Considerato che:

Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la società contribuente lamenta la violazione degli artt. 13, comma 2, d.lgs. 471/1997, 50 bis, 46, 47, d.lgs. 331/1993, 17, secondo comma, 23, 25, 70, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha ritenuto non applicabile al caso di specie (utilizzo del deposito fiscale senza immissione materiale nello stesso delle merci importate) il regime di sospensione del pagamento dell'imposta e ritenuto l'irrilevanza dell'applicazione del modulo dell' "inversione contabile", quindi affermandone l'omesso versamento dell'IVA e la conseguente applicabilità delle sanzioni correlativamente previste dalla prima disposizione legislativa evocata. In particolare la ricorrente si duole della completa obliterazione da parte del giudice tributario di appello della giurisprudenza unionale (Corte giustizia, C-272/13, Equoland) ed interna di legittimità, peraltro rilevando la contraddizione logico giuridica tra l'intervenuto provvedimento di annullamento in autotutela degli atti di rettifica prodromici di quelli sanzionatori impugnati, con riconoscimento da parte del'Agenzia delle dogane della validità del meccanismo del reverse charge, e l'insistenza dell'agenzia fiscale medesima nel richiedere il pagamento della sanzione ex art. 13, comma 2, d.lgs. 471/1997, non essendone più affermato il presupposto ossia il mancato pagamento dell'IVA (all'importazione) ovvero il ritardo dello stesso, essendo stata l'autofattura comunque emessa nei termini di legge. La censura è fondata nei termini che seguono. Va ricordato che con la citata sentenza Equoland la Corte di giustizia ha affermato due principi: «l) L'articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall'articolo 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo. 2) La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo». Pacifica l'efficacia erga omnes della pronuncia, ne deriva che qualora, come nel caso di specie è altrettanto pacificamente avvenuto, il soggetto passivo importatore, pur non introducendo "fisicamente" le merci importate nel "deposito fiscale" (il che, in base alla normativa interna, costituirebbe ragione di esclusione della sospensione del pagamento dell'IVA correlativa), abbia tuttavia regolarizzato l'operazione secondo il modulo dell' "inversione contabile" (autofattura e relative registrazioni), l'imposta deve considerarsi assolta e quindi il pagamento avvenuto, configurandosene soltanto la tardività (nello stesso senso ex plurimis v. Cass. n. 17815 del 08/09/2015; da ultimo, n. 9454/2018). In buona sostanza la fattispecie concreta costituisce comunque una violazione della normativa d'imposta, ma va "derubricata" in violazione meramente formale, essenzialmente consistente in un ritardo nel versamento del dovuto. Quanto al trattamento sanzionatorio la medesima citata pronuncia della Corte di giustizia ha peraltro sancito che esso deve rispettare il principio di "proporzionalità" (punti 34 ss.), affermando altresì che la previsione interna (30% dell'importo dell'imposta: art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997) può, almeno in astratto, considerarsi "sproporzionata" e che quindi deve essere il giudice nazionale a determinarla in concreto al fine di renderla "proporzionata" (punti 44 ss.). In conclusione, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che tenga conto delle considerazioni di cui in motivazione ed al fine dell'applicazione in concreto della sanzione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, 23 ottobre 2018

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