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La Cassazione conferma la spettanza del rimborso IRAP a favore del commercialista. La CTR poteva rigettare implicitamente l’eccezione di giudicato dell’Agenzia. Non ricorre vizio di omessa pronuncia.

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Estratto: “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass 08/03/2007, n.5351, id.n. 29191 del 06/12/2017; id n.20718 del 13/08/2018), non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo e, nella specie, non appare revocabile in dubbio che la C.T.R. decidendo, direttamente nel merito, la controversia, abbia rigettato, implicitamente e correttamente per quanto si dirà in fra, la preliminare eccezione di giudicato esterno”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 3621 del 7 febbraio 2019

Fatti di causa

Nella controversia originata dall'impugnazione da parte di S., dottore commercialista, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell'IRAP versata dal 2001 al 2004, la Commissione Tributaria dell'Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, riconoscendo il chiesto rimborso, sul presupposto dell'assenza di un'autonoma organizzazione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, affidato a due motivi, l'Agenzia delle Entrate. S. non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

1.La ricorrente -premesso in fatto di avere eccepito, nel giudizio di appello, l'esistenza di un giudicato, sfavorevole per il contribuente, costituito dalla sentenza n.50/4/2006 (depositata il 10 aprile 2006 e divenuta definitiva il successivo 26 maggio 2007) con la quale la C.T.P. di Bologna aveva rigettato l'impugnazione del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto all'istanza di rimborso dell'Irap oggetto del presente giudizio deduce, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod.civ., 324 cod.proc.civ. e 57 d.lgs. n.546/1992 laddove la C.T.R., decidendo la controversia nel merito, aveva implicitamente rigettato la proposta eccezione di giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, articolato in subordine, si deduce, qualora fosse ritenuto insussistente il rigetto implicito dell'eccezione di giudicato, la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod.proc.civ., in relazione all'art.360, co 1 n.4 cod.proc.civ., per avere la C.T.R. omesso di pronunciare sull'eccepito giudicato.

3. La sentenza impugnata tace sull'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'Agenzia delle Entrate. La stessa, peraltro, sulla base di quanto riportato in ricorso (nel quale si ricostruisce puntualmente lo svolgimento del processo in grado di appello e si riportano, per stralci idonei, gli atti difensivi di quel grado compresa integralmente la sentenza della C.T.P. di Bologna costituente giudicato) risulta essere stata puntualmente sollevata in grado di appello, con deposito della sentenza della C.T.P., ed essere stata anche contestata dalla controparte.

2.1.Ciò posto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass 08/03/2007, n.5351, id.n. 29191 del 06/12/2017; id n.20718 del 13/08/2018), non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo e, nella specie, non appare revocabile in dubbio che la C.T.R. decidendo, direttamente nel merito, la controversia, abbia rigettato, implicitamente e correttamente per quanto si dirà in fra, la preliminare eccezione di giudicato esterno.

2.2. In realtà, come da riproduzione integrale in ricorso della pronuncia dedotta come costituente giudicato, non è stato certificato alcun passaggio in giudicato ex art. 124 att. c.p.c. della sentenza della C.T.P. di Bologna del 10 aprile 2006 n. 50/4/06, bensì è stata rilasciata, con apposizione sul frontespizio della stessa, in data 19 ottobre 2011, solo l'attestazione che non è stato richiesto il fascicolo di primo grado ex art. 53, comma 2 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546. Attestazione che non costituisce equipollente della certificazione di passaggio in giudicato, come ha già avuto occasione di chiarire questa Corte: «nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l'art. 124 disp. att.c.p.c. ed è, quindi, necessario che il segretario della Commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, con la conseguenza che non può ritenersi equipollente l'attestazione della Commissione Tributaria Provinciale secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta dalla Commissione tributaria regionale competente la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, corna 3, del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. sez. trib. n. 21336 del 21710/2015; nello stesso senso Cass.n. 19135 del 2010 e Cass. n. 22644 del 2004).

4. Ne consegue, integrata nei termini sopra esposti, la motivazione della sentenza impugnata, conforme a diritto nel dispositivo, il rigetto del ricorso. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019

 

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