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Ricorso contro intimazione di pagamento - mancata notifica - prescrizione - obblighi di allegazione

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Argomentazioni da noi sviluppate in sede di ricorso contro intimazione di pagamento basata su cartelle di pagamento non allegate, non notificate e per crediti da considerarsi prescritti.

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"In data XXX, Equitalia Nord S.p.A. intimava alla ricorrente il pagamento, entro 5 giorni, della somma complessiva di euro XX.XXX,XX, a pena di immediata esecuzione forzata.

La pretesa di pagamento, secondo quanto riportato nell'intimazione di pagamento notificata, si baserebbe su cartelle di pagamento, mai attivate fino ad ora, che si affermano essere state notificate alla ricorrente nel corso degli ultimi quindici anni, asseritamente riguardanti tributi erariali e locali (quanto a questi ultimi, peraltro, come è noto allo stesso Concessionario, la prescrizione è pacificamente quinquennale[1]).

A ben vedere, la predetta intimazione di pagamento si mostra viziata sotto molteplici motivi: non risulta alcuna prova di notifica delle ben 7 cartelle richiamate nell’intimazione, di cui non viene allegata né copia, né stralcio, né tanto meno relata, ed ancora, rispetto a parte dei crediti sono addirittura intervenute – da anni – cause estintive (id est: prescrizione).

Nel corpo del presente atto si enucleeranno i motivi che legittimano una declaratoria di annullamento dell’atto da parte di codesta On.Le Commissione Tributaria Provinciale.

DIRITTO

1 – nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione.

Il presente contenzioso si sarebbe potuto prevenire se, in ottemperanza dell’art. 7 L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), si fossero allegati gli atti che, all’interno della intimazione di pagamento, si assumono già notificati al contribuente.

Ed anzi è proprio in relazione a questa tipologia di intimazioni che la funzione dell’obbligo di allegazione (della copia notificata dell’atto presupposto) si riempie più che mai di contenuto.

Infatti, l’intimazione di pagamento è un atto che reca una motivazione “minima”, e l’intimazione ad adempiere in un termine estremamente ridotto (5 giorni).

La possibilità di demandare il pagamento in termini così ristretti, e senza sostanzialmente offrire motivazioni, deriva proprio dalla regolare precedente notifica dell’atto o degli atti cui l’intimazione si riferisce.

La legittimazione dell’Agente della Riscossione di formare e notificare l’intimazione discende in via immediata e diretta dalla regolare notifica dell’atto che la giustifica; ed in assenza di quest’ultima notifica, l’intimazione di pagamento non può essere formata.

Quindi, a ben vedere, l’allegazione della copia dell’atto precedentemente notificato svolge finanche la correlata funzione di provare la legittimazione del Concessionario di procedere con l’intimazione di pagamento, e senza prova di ciò, lo stesso appare privo di legittimazione a procedere.

Onere non certo eccessivamente gravoso per Equitalia, tanto più oggi che i funzionari, avendo a disposizione le nuove tecnologie, possono semplicemente mandare in stampa i relativi file ed allegarli all’intimazione.

Onere che se rispettato permetterebbe enormi vantaggi per la collettività, limitando il numero elevatissimo di contenziosi sul punto, che costituiscono un costo tanto per il contribuente tanto per Equitalia (e quindi da ultimo per i cittadini).

Onere che garantirebbe il pieno diritto di difesa del contribuente.

Vieppiù, è lo stesso legislatore che ha imposto l’obbligo di allegazione.

Infatti, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del Contribuente impone all'Agenzia delle Entrate ed all'Agente della Riscossione (conferma di ciò si rinviene ex multis in Cass. n. 18415/2005) un preciso modus operandi. Secondo la citata disposizione: “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Tale previsione si è resa necessaria al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., che si renderebbe vano se lo stesso fosse privato della possibilità di verifica immediata dei documenti e degli atti, cui gli atti notificati a loro volta si riferiscono (tanto più quando tali atti e documenti siano formati molti anni prima o siano difficilmente rinvenibili) [2].

Per di più, per quanto specificamente riguarda le intimazioni di pagamento, la funzione dell’allegazione (“dell’altro atto” cui “si fa riferimento”) è ancora più apprezzabile; infatti, in tali casi non si tratta di un documento o atto qualsiasi, ma proprio dell’atto che giustifica e rende possibile la stessa intimazione.

Per questi motivi l’odierna intimazione di pagamento, notificata al contribuente senza alcuna allegazione della copia di quello stesso atto (che ne costituisce presupposto), o quanto meno dell’allegazione della relata (che attesti l’effettiva consegna e quindi l’effettiva piena conoscenza da parte del destinatario), deve ritenersi nulla per violazione dell’art. 7 L. 212/2000. Stiamo parlando, per di più, di atti risalenti e numerosi anni or sono.

Ora, ci si chiede per quale motivo l’Agente della Riscossione non assolva il sopra menzionato onere.

Onere non solo ricollegabile ad una precisa disposizione di legge, ma, come menzionato, non certamente gravoso per il Concessionario; onere che se assolto eviterebbe il proliferarsi di un elevato numero di contenziosi, così come eviterebbe l’erroneo pagamento da parte di cittadini che non hanno ricevuto la notifica degli atti presupposti (e quindi di cui sono stati lesi i diritti di difesa), che spesso si determinano a pagare solamente perché nel brevissimo termine di 5 giorni è estremamente difficile comprendere la legittimità o meno delle richieste avanzate da Equitalia.

Vero è che se il Concessionario dovesse attivare questa prassi virtuosa, e allegare la copia della cartella notificata, non potrebbe più notificare pretese di pagamento nei casi in cui non è in possesso della prova di corretta notifica, e non è detto, con assoluta certezza, che sia sempre avvenuta.

L’allegazione degli atti richiamati doveva avvenire unitamente alla notifica dell’intimazione di pagamento. Ma ciò non è avvenuto.

La conseguenza della mancata allegazione della cartella è la nullità dell’atto esecutivo (proprio in un caso in cui era stato notificato un atto esecutivo – nella fattispecie, un fermo amministrativo – senza allegazione al medesimo della relativa cartella, come parimenti avvenuto nel caso di specie, si è affermato che sono illegittimi quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene richiamati, per il fatto che l’allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa risultando insufficiente il mero riferimento al numero ed alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un’attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di comprimerne il diritto alla difesa”[3]).

Tale vizio, analizzata la funzione procedimentale dell’atto e la normativa in materia, si ritiene idoneo a giustificare una declaratoria di nullità derivata dell’intimazione di pagamento e meritevole di essere rilevato e valorizzato di fronte a questa On.Le Commissione Tributaria, garante del rispetto dei principi dell’ordinamento, delle leggi e del bilanciamento dei diritti.

***

2 – Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento

In secondo luogo, l’intimazione di pagamento qui impugnata si manifesta nulla perché non vi è alcuna prova dell’effettiva notifica delle (ben) 7 cartelle di pagamento che, solo se tutte notificate, legittimerebbero la formazione dell’ingente pretesa oggi notificata.

Per ciascuna di tali 7 presunte cartelle di pagamento, il Concessionario deve infatti provare l’effettività e correttezza della notifica che – sola – lo potrebbe legittimare ad “avvertire” il contribuente che, delle due l’una, o corrisponde nelle casse del Concessionario “entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso” i XX.XXX,XX euro demandati in pagamento ovvero subirà l’esecuzione forzata.

Se non è avvenuta correttamente la notifica di ciascuna di tali 7 cartelle di pagamento, l’Agente della Riscossione non aveva il diritto di formare e notificare l’ingente intimazione di pagamento, a pagare entro 5 giorni a pena di subire tutte le azioni esecutive del caso (iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, fermi amministrativi di veicoli, e quant’altro).

Il rispetto della sequenza procedimentale è imprescindibile.

E la giurisprudenza sul punto è assolutamente copiosa e granitica.

Innanzitutto, richiamiamo i principi espressi dall'importante pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25 luglio 2007, secondo cui: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie avviso di mora) notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la mancata notifica della cartella di pagamento non determinasse la nullità dell'avviso di mora e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso l'avviso di mora). L'impugnazione avverso l'avviso di mora emesso dal concessionario alla riscossione, deducendo l'omessa notifica della cartella di pagamento, può essere promossa dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (allo scopo di renderlo partecipe della responsabilità della gestione del processo). Di conseguenza è ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal contribuente nei solo confronti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché il concessionario fosse parte nel giudizio di merito”.

Di analogo tenore numerose altre pronunce, ex pluribus:

- Cass. civ. Sez. V, 08/02/2006, n. 2798 - “In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento - o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento - comporta la nullità dell'avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Cagliari, 11 Giugno 1999)”;

- Cass. civ. Sez. V, 11-01-2008, n. 476 - “la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06, 24975/06)”;

- Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13082 - “Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli (nella specie l'avviso di mora) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nella specie la cartella di pagamento) (Cass. S.U. 5791/08, S.U. 16412/07)”.

Nella formazione dell’intimazione, non è stata fornita la prova della notifica – non di parte ma – di nessuna delle sopra menzionate cartelle di pagamento e quindi non è stata fornita prova alcuna della legittimazione di Equitalia di intimare – né in tutto né in parte – il sopra menzionato pagamento (ammontante ad oltre XX.XXX,XX euro).

Vedremo se nel corso del giudizio l’Agente della Riscossione produrrà (si ritiene tardivamente e quindi inammissibilmente) documentazione che possa attestare la prova di ciascuna notifica, ovvero emergerà che il concessionario ha intimato in pagamento pur senza avere in tutto o in parte notificato le 7 cartelle che – sole – avrebbero potuto legittimarlo a notificare l’intimazione di cui discutiamo.

Orbene, la mancata prova della notifica di ciascuno degli atti richiamati travolge qualsiasi validità dell’odierna intimazione di pagamento, privandola della base su cui la stessa dovrebbe essere assisa.

Anche per tale motivo, il modus operandi del Concessionario merita di essere censurato, e l’atto impugnato merita di essere dichiarato, come infatti è, viziato, e sottoposto a declaratoria di annullamento.

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3 – Intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione  maturata.

Ed ancora, buona parte delle pretese risultano irrimediabilmente colpite da un’evidente ed indubitabile causa estintiva, e, conseguentemente, non sono più attivabili.

Tale circostanza peraltro è di massima evidenza e incontestabile; pertanto, sorprende che il Concessionario ingiunga il pagamento, entro 5 giorni, di tali somme, rispetto alle quali, come lo stesso poteva facilmente constatare conteggiando gli anni trascorsi, non vanta oggi più alcun diritto. Se effettivamente ha rispettato la sequenza procedimentale e notificato gli atti, avrebbe dovuto attivarsi in executivis anni fa, non certamente oggi.

Si prenda l’importo di quasi XX.XXX,XX euro che, secondo quanto riportato nell’intimazione, si assume dovuto in ragione di una cartella notificata il XXX, e riguardante tributi locali (ICI) asseritamente dovuti al Comune di XXX.

Ora, per i tributi locali la prescrizione del diritto di eseguire la cartella è pacificamente di 5 anni dalla notifica di quest’ultima (principio riconosciuto a partire dai giudici di legittimità, fino alle corti di merito, tributarie ed anche civili; ex pluribus Cass. n. 4283/2010; Commiss. Trib. Prov. Piemonte Asti Sez. II, 21/03/2016; Trib. Milano Sez. I, 08/02/2013); dunque, anche se per assurdo fosse correttamente avvenuta la notifica della cartella, il diritto del Concessionario di darvi esecuzione sarebbe venuto ad estinguersi nel lontano XXX (X anni fa!).

Addirittura, nel caso di specie è trascorso un arco temporale così ampio che il diritto si sarebbe estinto finanche se fosse soggetto al più ampio termine di prescrizione decennale.

Sembra dunque difficilmente revocabile in dubbio che l’Agente della Riscossione abbia perduto qualsiasi diritto di formare un’intimazione di pagamento in relazione a tali pretese, venute ad estinguersi da numerosi anni.

Ad esaminare con occhio attento l’intimazione di pagamento formata da Equitalia, emergono dunque molteplici, distinti e determinanti, motivi, che la rendono viziata, e legittimano una dichiarazione di invalidità della stessa.

Infine, e per concludere, si eccepisce formalmente la prescrizione (e quindi l’inesigibilità) di tutte le pretese relative a cartelle asseritamente notificate oltre 5 anni prima della notifica dell’intimazione di pagamento, a prescindere che si tratti di tributi locali o erariali.

Infatti, se per i primi la prescrizione quinquennale è per come visto pacifica, in relazione a tutti i tributi (non solo locali ma anche erariali) si rileva che si sta formando in giurisprudenza un importante orientamento garantista, del tutto condivisibile, che riconosce che la prescrizione è quinquennale per tutte le pretese indicate in cartelle di cui il Concessionario abbia trascurato l’esecuzione per oltre 5 anni.

Ciò, poiché, a differenza di quanto accade qualora la debenza sia riconosciuta da una sentenza, e quindi l’esistenza del diritto risulti coperta da un giudicato, negli altri casi, le pretese di pagamento di tributi erariali sono in ogni caso pretese di pagamento di prestazioni annuali, quindi periodiche, sottoposte al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art.  2948, n. 4 (cfr. Commiss. Trib. Prov. Calabria Reggio Calabria Sez. VII, 28/05/2014: “La cartella di pagamento ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. In tal senso, pertanto, è solo con la sentenza di condanna passata in giudicato che il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad accertamento divenuto definitivo, non è più assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma al termine di prescrizione generale; in tal caso, il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza. Di conseguenza deve escludersi che l'atto impositivo non opposto sia suscettibile di acquistare efficacia di giudicato e va applicato il termine di prescrizione breve quinquennale, sussistendo anche per i tributi erariali, come per quelli locali, la "causa debendi" continuativa, di cui all'art. 2948, n 4, c.c.”).

Il nuovo filone giurisprudenziale offre ampie motivazioni a sostegno di tale conclusione; l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale è il risultato di un ragionamento che analizza in modo completo e dettagliato tutta la normativa di riferimento. Esaminiamolo.

Per quanto concerne il tema della prescrizione (e la sua durata) del credito tributario (portato come nel caso di specie da una cartella non opposta), occorre ricordare in questa sede come non sussista nell'ordinamento alcuna norma particolare cui fare riferimento. Detto questo occorre, preliminarmente, ricordare quella giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale se manca una pronuncia giurisdizionale, naturalmente, non può parlarsi di "giudicato": la Cassazione (Sez. U. Sentenza n. 25790 del 2009) ha chiarito che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

La decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione decennale (analogamente Cass. 12263/07). E', quindi, solo con la sentenza di condanna passata in giudicato che il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, non è più assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione i quali, com'è noto, scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma al termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ.; in questo caso il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 5837 del 11/03/2011, Rv. 617262).

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale condivisibile giurisprudenza e, quindi, si deve escludere che la cartella di pagamento non opposta sia suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.. A seguire non persuade, in questi casi, neanche la tralatizia estensione della disposizione di cui all'art.2946 c.c.. circa la prescrizione decennale la quale costituisce norma da applicare in via residuale, quando appunto un'altra legge non "dispone diversamente".

L'interprete deve, preliminarmente, effettuare con cura questa ricerca: a ben vedere la lacuna è solo apparente in quanto, sempre nel codice civile, si rinviene una specifica disposizione posta appunto nell'art. 2948 n. 4 c.c.. Tale ultima norma richiama, idealmente, la periodicità tipica delle obbligazioni tributarie. (Commissione Tributaria Regionale Catania - 34 Sentenza 496/34/11 del 22.12.2011), la quale non viene meno solo perché il credito non è più soggetto ad impugnazione per mancata presentazione del ricorso.

Ma è la sentenza della Corte di Cassazione n. 4283\2010 che merita di essere citata; in essa testualmente si legge: " ...... in via generale il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell'art. 2946 c.c., di dieci anni, occorre valutare se trovi applicazione nella fattispecie il diverso termine previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l'altro "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi". Può osservarsi a tale proposito in via preliminare che non è revocabile in dubbio che i pagamenti dei tributi locali di cui si tratta hanno cadenza annuale od in termini più brevi, in ragione di mesi, con ciò rientrando, sotto il profilo testuale, nella disposizione in parola. Tale requisito non è però sufficiente. (…). Non c'è dubbio che nei tributi locali (…) Evidente la riconducibilità alla previsione del n. 4 dell'art. 2948 c.c..

Tuttavia a ben vedere anche con le imposte erariali (che non prevedono specifica disposizione normativa sulla prescrizione) si verifica un pagamento periodico annuale, come riferisce l'art. 2948 n. 4 c.c., il quale è bene riportarlo per intero prevede: "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in periodi più brevi" .

Non chiede altro la norma.

L'art. 2948 n. 4 c.c. riporta il sostantivo maschile "tutto" che non può ridursi arbitrariamente ad una sola categorie di imposte, ossia quelle locali e non quelle erariali a causa di una presunta caratteristica di periodicità, oggettivamente presente peraltro anche nelle imposte erariali.

Nelle due principali imposte erariali (imposte dirette ed IVA) il debito di imposta sorge, annualmente, a seguito della dichiarazione che ogni soggetto passivo deve effettuare appunto "annualmente".

Per le imposte dirette ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: lo stesso articolo 7 del D.P.R. n. 917 del 1986 (anche nella novella posta dal D.Lgs. n. 344 del 2003) recita che l'imposta è dovuta per anni solari e, quindi, ogni anno. Ne discende che, sia pure in presenza dei relativi presupposti, l'imposta diretta deve essere pagata "periodicamente" a seguito di una generale previsione legislativa che stabilisce regole valide e efficaci per ogni anno futuro (C.T.P. Milano 20.11 .2004 n. 207).

Lo stesso dicasi per la dichiarazione annuale relativa all'I.V.A. (imposta della presente fattispecie) in cui il presupposto del tributo nasce anche trimestralmente ma la dichiarazione è unica: quindi perfettamente rientrante nella disposizione codicistica di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..

Come riferisce parte della giurisprudenza che qui si ritiene di condividere (CTP Messina Sez. XIII, 512/13/13 del 24.9.2013) nel caso dei tributi erariali, consegue l'obbligo annuale del pagamento dell'imposta, la quale prescinde anche dalla stessa dichiarazione la quale costituisce un obbligo per il contribuente, ma non qualifica il rapporto obbligatorio poiché questo sorge comunque e può essere oggetto di determinazione (o di correzione) da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche nel caso di mancato assolvimento all'obbligo dichiarativo.

Non sembra al Collegio che la periodicità dell'obbligazione (anche nelle imposte dirette e nell'IVA) possa essere messa in dubbio solo perché, annualmente, occorre un'operazione di determinazione del dovuto sia perché, si ribadisce, la stessa determinazione avviene secondo dei criteri prestabiliti normativamente, sia perché non è questo che qualifica un tal tipo di obbligazione ma, semmai, la tenutezza a corrispondere, appunto, periodicamente un importo per delle prestazioni erogate dall'altra parte.

L'eventuale accertamento annuale non fa venire meno la "causa debendi continuativa" che si ritiene sia il presupposto dell'applicazione dell'art. 2948 c.c. n.4.

Anche in materia di imposte dirette ed IVA è configurabile un rapporto obbligatorio continuativo, annuale, costituito dall'obbligazione "permanente" del contribuente, prevista dalla stessa Costituzione, di corrispondere, salvo una quota esente, un'imposta predeterminata dalla legge (sia nell'an che nel quantum), fondata sulla produzione di un reddito o la cessione di un bene (la cui mancanza, comporta l'insussistenza o la sospensione dell'obbligo di pagamento) a fronte della "somministrazione" di servizi indifferenziati che lo Stato si impegna a garantire.

A fortiori proprio l'obbligo per il concessionario di conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati di ricevimento per la durata di cinque anni (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26), per quanto di rilevanza contenuta, milita a sostegno della tesi di un prescrizione di pari durata.

Dopo aver specificato a quali criteri ermeneutici si atterrà il presente giudizio occorre subito constatare come sia passato un lasso di tempo superiore ai cinque anni decorrenti dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 15.4.2006 (più i 60 giorni per il termine per ricorrere, ex art.2935 c.c., termine coincidente con il termine per impugnare la cartella), all'ingiunzione di pagamento notificata il 28.5.2012 ed oggi impugnata.

Il credito è, quindi, prescritto ex art. 2948, n. 4 c.c.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate come da dispositivo che segue. Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato” (Commiss. Trib. Prov. Calabria Reggio Calabria Sez. VII, 28/05/2014).

Il ragionamento è lineare, preciso e puntuale, ed in definitiva del tutto condivisibile.

Il termine prescrizionale - salvo i casi in cui sia intervenuta sentenza che abbia acquistato esteso alla pretesa la forza dell’accertamento giurisdizionale passato in giudicato - è di 5 anni.

Dunque, nel caso di specie, le pretese a partire dalla prima cartella indicata nel prospetto contenuto nell’intimazione di pagamento, sino alla cartella che si assume notificata in data XX.XX.XXXX, sono ormai inattivabili essendo maturato il termine di prescrizione previsto dall’art. 2948, n. 4.

Anche tale motivo legittima una dichiarazione di annullamento dell’odierna intimazione di pagamento, in epigrafe indicata".


[1] Nel caso di specie, sono addirittura trascorsi oltre 10 anni (tra data di asserita notifica della cartella relativa a tributi locali e data di notifica dell’intimazione di pagamento); quindi le relative pretese sono ampiamente colpite da prescrizione.

[2] Per precisione e completezza, si evidenzia che ormai non residuano dubbi circa l'applicabilità del principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dall’art. 3 della l. n. 241/1990 anche agli atti emanati formati dall’Agente della Riscossione (già Cass. n. 18415/2005 enfatizzava tale obbligo affermando che “una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 24 Cost.”).

[3] CTP Reggio Emilia, sent. n. 469/03/2014.

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Recensione 1:

⭐⭐⭐⭐⭐

"Mi sono trovato in una situazione complicata con l'Agenzia delle Entrate e non sapevo come gestirla. Grazie agli avvocati del network DLP, sono stato guidato passo dopo passo e ora ho una visione chiara su come procedere. La loro competenza in materia tributaria è stata fondamentale."

 

Recensione 2:

⭐⭐⭐⭐⭐

"Ricevere un'intimazione di pagamento senza aver mai ricevuto la cartella di pagamento iniziale è stato uno shock. Fortunatamente, questi tributaristi mi hanno assistito in ogni fase, offrendo soluzioni concrete e rassicuranti."

 

Recensione 3:

⭐⭐⭐⭐

"Non avevo idea di come gestire la mia situazione con l'Agenzia delle Entrate fino a quando non ho contattato l’avvocato. Mi ha fornito tutte le informazioni necessarie e mi ha aiutato a risolvere la situazione con successo."

 

Recensione 4:

⭐⭐⭐⭐⭐

"La professionalità e l'attenzione al dettaglio dei professionisti di DLP sono state eccezionali. Mi hanno aiutato a comprendere i miei diritti e a creare una strategia per contestare l’intimazione dell’Agenzia delle Entrate e vincere il processo"

 

Recensione 5:

⭐⭐⭐⭐

"Gli avvocati hanno offerto un servizio tempestivo e accurato. Sono grato per il loro supporto."

 

ALCUNE DELLE MOLTE VITTORIE PROCESSUALI CHE ABBIAMO OTTENUTO PER I NOSTRI CLIENTI

 

Sentenza n. 875/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 15.119,37 euroin esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 490/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 12.846,00 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 855/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 605.009,00 euroin esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 943/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 922.077,96 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 230/2017 della CTP di Vicenza, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.068.789,70 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2452/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 397.925,54 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 3487/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 922.077,96 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 204/2017 della CTP di Pavia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.647.081,62 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare circa 50.000,00 euro.

 

Sentenza n. 750/2017 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 39.844,99 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2094/2017 della CTR della Lombardia - Sez. dist. Brescia; l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 36.462,88 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 6201/2017 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 14.975,25 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 7082/2017 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 34.000,27 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 256/2018 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 282.589,47 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare circa 58.000,00 euro.

 

Sentenza n. 3002/2018 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 68.997,11 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 4565/2018 della CTR della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 1.044.994,94 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 41/2018 della CTP di Pavia, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 674.185,47 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 1329/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 76.223,24 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 1333/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 115.871,28 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Sentenza n. 2060/2019 della CTP di Milano, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 174.926,16 euro; in esito al processo il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 04.09.2018, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 15.001.06, in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 27.09.2018, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 13.187,54; in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

Annullamento spontaneo dell’Agenzia delle Entrate del 23.01.2019, l’Agenzia delle Entrate chiedeva al nostro cliente 14.632,05; in esito all’atto depositato il nostro cliente doveva pagare 0 (zero).

 

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