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L’affittuario ha diritto di detrarre l’IVA pagata per la realizzazione di impianti realizzati su terreni di terzi. Agenzia delle Entrate condannata al rimborso del credito IVA.

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Estratto: “Va al proposito ribadito che, componendo il contrasto summenzionato, le sezioni unite di questa Corte hanno statuito come «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata.» (Cass. 11 maggio 2018 n. 11533)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 2111 del 24 gennaio 2019

Rilevato che:

- Con sentenza n. 2039/23/17 depositata in data 8 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia (in seguito, la CTR), rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 128/04/16 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso contro un diniego di rimborso IVA credito di imposta 2014 opposto all'Azienda Agricola Scalvini Filippo (in seguito, la contribuente);

- La CTR condivideva la statuizione dei primi giudici, ritenendo che alla contribuente, affittuaria, fosse consentito ammortizzare le spese sostenute per un impianto di biogas realizzato su fondo di un terzo soggetto fiscale, in quanto era incontestato ne fosse l'effettivo utilizzatore, in funzione direttamente strumentale all'esercizio dell'impresa;

- Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo;

- Resiste con controricorso la contribuente.

Considerato che:

- In via preliminare, la contribuente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art.360-bis comma 1 n.1 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso la controversia conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare facendo riferimento in motivazione alle sentenze Cass. 5 aprile 2013 n. 8389 e Cass. 28 aprile 2014 n.9327; l'eccezione è destituita di fondamento, considerato che nella sezione tributaria di questa Corte al tempo del radicamento della controversia sussisteva un contrasto tra le pronunce intese a riconoscere - o ad escludere - il diritto a detrarre l’IVA in fattispecie in cui erano stati svolti lavori di manutenzione o ristrutturazione su immobili utilizzati da impresa che li aveva soltanto in locazione per la sua attività; in particolare, per la soluzione negativa si può menzionare la Cass. 1 luglio 2015 n.13494 e, per il riconoscimento, Cass. 17 giugno 2011 n.13327;

- Con l'unica censura proposta - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.30 del DPR 633/72 e degli artt.102 e 103 DPR 917/1986, per aver la CTR riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso dei costi sostenuti anche se i beni cui si riferiva il credito IVA, non erano ammortizzabili;

- Il motivo è infondato. Va al proposito ribadito che, componendo il contrasto summenzionato, le sezioni unite di questa Corte hanno statuito come «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata.» (Cass. 11 maggio 2018 n. 11533);

- Orbene, nel caso di specie nella sentenza impugnata è stato accertato il fatto dell'effettiva utilizzazione del bene cui afferisce il credito IVA in funzione direttamente strumentale all'esercizio dell'impresa, e da ciò consegue il rigetto del ricorso poiché il diritto alla detrazione è stato correttamente esercitato e la sentenza della CTR che lo ha riconosciuto è immune dalla censura sollevata;

- Considerato che la giurisprudenza si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, nonostante l'esito conforme dei due gradi di merito alla interpretazione sposata dalle sezioni unite di questa Corte, si rinvengono i presupposti per la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio;

- La Corte dà atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Roma, 8 novembre 2018

 

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