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L’Agenzia delle Entrate non può negare il diritto del contribuente al contraddittorio solo perché stavano per scadere i termini decadenziali previsti per l’accertamento. Respinto il ricorso per cassazione del Fisco

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Estratto: “l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenzíale dell'azione accertativa”.

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Corte di Cassazione, Sez. 6

Ordinanza n. 2113 del 24 gennaio 2019

Rilevato che:

- Con sentenza n. 1840/29/17 depositata in data 1 marzo 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania (in seguito, la CTR) accoglieva l'appello proposto da F. (in seguito, il contribuente) avverso la sentenza n. 1738/9/15 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (in seguito, la CTP) che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008;

- La CTR osservava in particolare che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, doveva considerarsi fondata la pregiudiziale eccezione del contribuente di invalidità dell'atto impositivo impugnato in quanto emesso prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000, non potendosi considerare valida ragione di deroga del medesimo l'imminente scadenza del termine decadenziale ordinario per l'emissione dell'atto impositivo stesso;

- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso il contribuente.

Considerato che:

- Con l'unico motivo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, poiché la CTR ha statuito l'invalidità dell'avviso di accertamento oggetto di lite a causa della sua emissione prima dello scadere del termine dilatorio previsto dalla disposizione legislativa evocata;

- La censura è infondata. Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823), essendo la previsione dell'art.12, comma 7, L. 212/2000 specificamente applicabile nel triplice caso di accesso, ispezione o una verifica. Infatti, «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vedendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino"» (Cass. Sez. Un., ult. cit.);

- Infine, va rammentato che: «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenzíale dell'azione accertatíva» (Cass. 9 novembre 2015 n.22786 e, più in generale, Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184);

- La sentenza impugnata è pienamente e consapevolmente conforme al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, pacifico che nel caso di specie si verta in un'ipotesi di accertamento "a tavolino", e questo esclude già l'applicabilità del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.12 comma 7 dello Statuto per le II.DD. Peraltro, ai fini dell'IVA non è nemmeno necessario esaminare la questione della c.d. prova di resistenza, in quanto è pacifico che l'atto impositivo è stato adottato prima dello scadere del termine de quo, e che la giustificazione data dall'Agenzia fiscale è stata quella dell'imminente scadere del termine decadenziale per emetterlo. Si tratta di ragioni, condivise dai giudici di prime cure, che collidono radicalmente con la giurisprudenza della S.C. sopra citata, e bene ha fatto la CTR a tenerne conto; - In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza. La Corte dà atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia, in quanto risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in C 7.800,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

 

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