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Le sanzioni devono essere irrogate entro 3 anni dal controllo della dichiarazione doganale. L’Agenzia delle dogane era decaduta. Annullati 22 atti di contestazione.

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Estratto: “poiché nel caso in esame la contestazione della sanzione è conseguita al procedimento di revisione dell'accertamento, il diverso termine applicabile è, per l'appunto, quello stabilito dall'art. 11, d.lgs. n. 374 del 1990, a norma del quale la revisione dell'accertamento è eseguita, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 1.4. Orbene, nel contesto della disciplina di cui al d.lgs. n. 374 cit., la "definitività" è ancorata, in base all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, alla data in cui è apposta sulla bolletta d'importazione l'annotazione dell'ufficio concernente l'esito dei controlli della dichiarazione doganale”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 9587 del 5 aprile 2019

FATTI DI CAUSA

1. Con 22 atti di contestazione l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI irrogò all'A. S.R.L. (già A. S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, breviter, A.) le sanzioni amministrative previste dall'art. 303, commi 1 e 3, T.U.L.D., per le difformità, contenute nella dichiarazione, relative all'origine di merce (nella specie, funghi) importata dalla Polonia.

2. L’A. impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. di Trento che, con sentenza n. 46/02/10 del 13.5.2010 rigettò il ricorso, condannando altresì la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.

3. La società contribuente propose, quindi appello innanzi alla C.T.di II grado di Trento che, con sentenza n. 40/02/2011, depositata il 27.6.2011, rigettò il gravame, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso tale sentenza l'A. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 20, comma 1, de. D.Igs. n. 472 del 1997 e dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 374/1990, per avere i giudici di appello fatto derivare la definitività dell'accertamento doganale dal passaggio in giudicato della sentenza con cui la Commissione Ttributaria di secondo grado di Trento ebbe a pronunziarsi sul ricorso giurisdizionale proposto da essa A. avverso l'avviso di rettifica della dichiarazione doganale anziché dalla data in cui fu apposta sulla bolletta d'importazione l'annotazione dell'ufficio concernente l'esito dei controlli della dichiarazione doganale e, conseguentemente, per non avere ritenuto l'Ufficio decaduto dalla conseguente potestà sanzionatoria, ex art. 11 cit.

1.2. Il motivo è fondato e deve essere accolto, con assorbimento dei residui.

1.3. In linea generale per le sanzioni, il d.lgs. n. 472 del 1997, all'art. 20, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che l'atto di contestazione ovvero l'atto d'irrogazione "...devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Orbene, poiché nel caso in esame la contestazione della sanzione è conseguita al procedimento di revisione dell'accertamento, il diverso termine applicabile è, per l'appunto, quello stabilito dall'art. 11, d.lgs. n. 374 del 1990, a norma del quale la revisione dell'accertamento è eseguita, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

1.4. Orbene, nel contesto della disciplina di cui al d.lgs. n. 374 cit., la "definitività" è ancorata, in base all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, alla data in cui è apposta sulla bolletta d'importazione l'annotazione dell'ufficio concernente l'esito dei controlli della dichiarazione doganale; la norma trova riscontro, peraltro, nell'art. 67 del regolamento CE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, secondo cui "salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale".

1.5. Né interferisce sull'individuazione del dies a quo del decorso del termine di decadenza in questione la proposizione di ricorsi amministrativi o (come avvenuto nella specie) giurisdizionali. Come infatti chiarito da Cass., Sez. 5, 28.7.2010, n. 17602, "è considerato definitivo l'accertamento doganale che conclude il suo procedimento di formazione, onde definitività vale perfezione e non vale affatto [...] inoppugnabilità mediante ricorso gerarchico, secondo la definizione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 1, comma 1 ("Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza all'organo sovraordinato [...]") e 8, comma 1 ("Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse"). Sicché, secondo il sistema normativo previsto dal d. Igs. n. 374 del 1990 è da ritenere definitivo l'accertamento doganale contro cui siano stati presentati ricorsi amministrativi per la revisione, per la rettifica della revisione e per l'ulteriore verificazione della rettifica della revisione, anche se non sia ancora intervenuta la decisione amministrativa, mentre l'eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'accertamento doganale definitivo, cioè perfezionato ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto, preclude solo la proposizione dei ricorsi amministrativi previsti dal successivo art. 11 del medesimo decreto e, se essi siano stati proposti dal contribuente, esclude l'esercizio del potere di decisione delle autorità investite della controversie in sede amministrativa".

1.5.1. Sicché - per concludere sul punto - deve darsi continuità al principio, affermato da Cass., Sez. 5, 13.9.2013, n. 20938, Rv. 628161-01, per cui in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, dal sistema procedimentale delineato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, che detta una disciplina destinata a valere in generale per tutti i tributi, si desume che la contestazione e l'irrogazione della sanzione non postulano la definitività dell'accertamento del tributo al quale la sanzione inerisce; ne consegue che l'avviso di contestazione in tema di controversie doganali, contenente l'effettiva irrogazione e contestazione della sanzione per un illecito amministrativo che faccia seguito ad avviso di rettifica, emesso in esito alla revisione dell'accertamento, dev'essere notificato entro il termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374.

1.6. Erroneamente, dunque, i giudici di appello hanno ricondotto la definitivtà degli atti di accertamento per cui è causa, ai fini del decorso del termine di decadenza ex art. 11 cit., al "momento in cui è divenuta definitiva la sentenza della C.T. di II° di Trento n. 3/08" (cfr. sentenza impugnata, p. 16) anziché a quello cui fu apposta sulla bolletta d'importazione l'annotazione dell'ufficio concernente l'esito dei controlli della dichiarazione doganale. 2. L'accoglimento del motivo che precede implica, quale effetto, l'assorbimento delle altre censure; peraltro, non essendo richiesti ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la causa ben può essere decisa nel merito. 2.1. Ed infatti, essendo state le bollette d'importazione mod. EU.4 emesse in un periodo intercorrente tra il 13.10.1999 e il 6.3.2000 (cfr. ricorso, p. 2, cpv. e controricorso, p. 2), ne consegue che l'atto di irrogazione della sanzione avrebbe dovuto essere notificato, relativamente agli accertamenti divenuti definitivi (nei termini predetti) nel 1999, entro il 31.12.2002 e, relativamente agli accertamenti divenuti definitivi nel corso del 2000, entro il 31.12.2003: sennonché l'avviso di contestazione ed irrogazione delle sanzioni per cui è causa è stato notificato alla società ricorrente solamente nel mese di gennaio dell'anno 2009 (cfr. sentenza impugnata, p. 16, nonché controricorso, p. 5). Con il che deve concludersi nel senso dell'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere sanzionatorio, con accoglimento del ricorso originariamente proposto dalla società contribuente.

3. Considerato l'andamento della lite nei gradi di merito ed atteso il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento rispetto al momento dell'instaurazione del giudizio, le spese di lite dei gradi di merito vanno interamente compensate, mentre quelle di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla A. S.R.L. (GIÀ A. S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t.. Condanna l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore dell'A. S.R.L. (GIÀ A. S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 13.300,00 (tredicimilatrecento/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale importo, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12.11.2018.

 

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