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Il ricorso si può proporre anche contro la comunicazione di irregolarità emessa in esito a controllo automatizzato. Accolto il ricorso del contribuente.

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Estratto: “In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei princìpi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario)”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 12133 dell’8 maggio 2019

FATTI DI CAUSA

1. U. Sri impugnò innanzi alla CTP di Roma la comunicazione d'irregolarità emessa dall'Agenzia delle entrate all'esito del controllo automatizzato, ex art. 36-bis, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973, del modello Unico 2006, per il periodo d'imposta 2005, ai fini dell'applicazione della sanzione per il tardivo versamento dell'IRAP.

2. La CTP, con sentenza n. 503/17/2009, dichiarò inammissibile il ricorso perché proposto avverso un atto non impugnabile.

3. Sul gravame della contribuente, la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo che la comunicazione d'irregolarità non sia un atto autonomamente impugnabile in quanto non esprime una pretesa impositiva dell'Amministrazione finanziaria, compiuta e incondizionata.

4. La contribuente ricorre, per due motivi, per la cassazione di questa sentenza della CTR, mentre l'Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione, ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, denunciando: «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).», la ricorrente censura la sentenza impugnata, che avrebbe erroneamente escluso l'autonoma impugnabilità della comunicazione d'irregolarità.

1.1. Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei princìpi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario) (Cass. 19/02/2016, n. 3315; in senso conforme: Cass. 11/05/2012, n. 7344). Nel caso di specie, ha errato la CTR nel discostarsi da tale principio di diritto.

2. Con il secondo motivo, sotto la rubrica: «Questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 3, d.l. n. 106/2005, in relazione all'art. 3 Cost.», la ricorrente sollecita questa Corte a decidere nel merito la causa, in caso di accoglimento del primo motivo, e eccepisce l'incostituzionalità del detto art. 1, comma 3, applicato dall'Amministrazione finanziaria, in sede di calcolo delle sanzioni dovute dalla società in conseguenza del tardivo versamento dell'IRAP, per l'annualità 2005.

2.1. Il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento di quello che precede.

3. Ne consegue che, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione che valuterà, se lo ritiene, anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla contribuente e provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019

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