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La Cassazione respinge la tesi dell’Agenzia delle Entrate: l’imminente scadenza del termine di decadenza non giustifica la notifica in anticipo dell’accertamento. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: "ritiene il Collegio di dare continuità all'insegnamento giurisprudenziale ormai prevalente (v. Cass. Sez. U., n. 24823 del 2015) ed ampiamente illustrato in Cass. n. 22786 del 2015, secondo cui «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa» (conf., tra le più recenti, Cass. n. 5149 del 2016 e 17202 del 2017)"

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Corte di Cassazione

Ordinanza n. 8749 del 10 aprile 2018.

RILEVATO — che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF ed IRAP emesso per l'anno di imposta 2007 nei confronti del contribuente, titolare di una ditta individuale, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F. e compendiata nel p.v.c. notificato in data 23/10/2012, la CTR con la sentenza in epigrafe rigettava l'appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo non configurabile nella specie la dedotta violazione dell'art. 12, comma 7, legge n., 212 del 2000, stante le ragioni di urgenza addotte dall'amministrazione finanziaria per giustificare l'emissione ante tempus dell'avviso di accertamento, ravvisate nella «imminente decadenza del potere accertativo»; — che avverso tale statuizione ricorre per cassazione il ricorrente sulla base di due motivi, cui replica l'intimata con controricorso; — che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; — che il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata; 

CONSIDERATO — che è fondato e va accolto il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 12 del 2000, per avere la CTR ritenuto che l'emissione ante tempus dell'avviso di accertamento fosse giustificato dalla «imminente decadenza del potere accertativo»;— che, invero, premesso che nella specie non è contestata l'applicabilità al caso di specie della disposizione censurata, vertendosi nell'ipotesi di verifica condotta presso la sede dell'impresa, ai sensi del primo comma del citato art. 12, ritiene il Collegio di dare continuità all'insegnamento giurisprudenziale ormai prevalente (v. Cass. Sez. U., n. 24823 del 2015) ed ampiamente illustrato in Cass. n. 22786 del 2015, secondo cui «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa» (conf., tra le più recenti, Cass. n. 5149 del 2016 e 17202 del 2017); — che nella citata pronuncia si è precisato che «Se, dunque, non è idonea a giustificare l'urgenza la mera allegazione dell'impedimento costituito dalla imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo, ben può l'amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova che l'esercizio nell'imminenza della scadenza del termine sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso sull'attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, a pena di vederne dissolta la finalità di recupero delle imposte ritenute non versate dal contribuente. Ciò val quanto dire che non sarà mai l'imminenza della scadenza del termine ad integrare l'urgenza ma, semmai, l'insorgenza di fatti concreti e precisi che possano rendere giustificata l'attivazione dell'Ufficio quando non può più essere rispettato il termine dilatorio, a pena di vedere decaduta l'amministrazione - in questi termini si è di recente espressa Cass.n.1869/2014, Cass.n.3142/2014 e Cass.n.9424/2014»; — che l'amministrazione finanziaria non ha indicato alcun fatto concreto che giustificasse l'emissione ante tempus dell'atto fiscale impositivo, non potendosi valorizzare la circostanza — invero, l'unica dedotta dall'Agenzia delle entrate — della presunta irreperibilità del contribuente, posto che quello che rileva ai fini del rispetto della previsione normativa in esame è soltanto l'emanazione dell'atto impositivo (Cass. n. 5361 del 2016 e n. 1702 del 2017) e giammai il completamento della procedura notificatoria a carico del contribuente destinatario dell'atto, stante, peraltro, l'applicazione del noto principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione; attività, sia quella di emissione che di notificazione dell'atto, che potevano essere entrambe effettuate nei nove giorni che separavano la scadenza (al 22/12/2012) del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, legge citata, da quella (al 31/12/2012) del termine di decadenza del potere accertativo; — che raccoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), che resta assorbito; — che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con raccoglimento dell'originario ricorso del contribuente; — che le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre quelle dei giudizi di merito vanno compensate in ragione del successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia; 

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente, condannando la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge e compensando tra le parti le spese dei gradi di merito. Così deciso in Roma il 7/03/2018

 

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