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Estratto: “I motivi sono inammissibili in quanto censurano una valutazione operata dal giudice del merito che, con motivazione congrua e logica, ha considerato gli elementi forniti dal contribuente a giustificazione del reddito dichiarato e consistenti, in particolare, su situazioni metereologiche caratterizzate da siccità con conseguente danno alle riserve vegetative ed al patrimonio zootecnico, e su una grave emergenza sanitaria che aveva procurato l'abbattimento di ben settecentocinque capi di bestiame. Tali circostanze sono state valutate dal giudice del merito e costituiscono prove fornite dal contribuente in ottemperanza all'onere dedotto dall'attuale ricorrente. Il giudizio su tali prove e la loro valutazione non sono censurabili in sede di legittimità se, come nel caso in esame, logicamente e congruamente motivati”.

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