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Estratto: “La Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) - nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» - nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.(…) Secondo la Corte Costituzionale, nella fattispecie in esame, le situazioni messe a confronto appaiono effettivamente rispondere a una medesima ratio. (…). Viene dunque in rilievo l'elemento oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai finanziamenti a medio e lungo termine. Ciò comporta l'irrilevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività poiché, siano essi le banche o gli intermediari finanziari”.

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Massima: “L'agevolazione prevista dal comma 10-ter, dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248 del 2006, in materia di cessione di beni immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi richiede, ai fini dell'applicabilità delle aliquote ridotte, dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ed in particolare, sotto quest'ultimo profilo, che la cessione abbia ad oggetto beni immobili strumentali nell'ambito di una operazione di leasing finanziario. Dalla natura complementare dell'imposta discende l'illegittimità dell'avviso di liquidazione notificato, nel caso di specie, al solo notaio rogante quale sostituto di imposta; ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione doveva essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria, notificato alla parte acquirente ed alla parte venditrice, quale coobbligata in solido, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato”.

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Estratto: “l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore”.

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Venerdì, 18 Gennaio 2019 19:55

L'articolo 23 della Costituzione

L’articolo 23 della Costituzione afferma “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

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Domenica, 13 Gennaio 2019 03:54

La residenza fiscale delle persone fisiche

La residenza fiscale delle persone fisiche.

Nel nostro ordinamento, mentre i non residenti sono assoggettati ad imposizione solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato[1], i soggetti aventi residenza fiscale in Italia lo saranno, in conformità al word wide income principle, per i redditi ovunque prodotti, sicché diviene determinante stabilire quando si possa affermare che un soggetto ha residenza fiscale in Italia.

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Di seguito vengono riportate le nozioni, definizioni e classificazioni principali rilevanti ai fini della comprensione del diritto tributario, nonché alcuni iniziali riferimenti al sistema delle fonti ed alle norme costituzionali.

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Estratto: “non avendo l'Ufficio assolto l'onere probatorio su di lui incombente circa il maggior valore dei beni rispetto a quello indicato in atto, le parti non erano onerate di provare alcunché e neppure era consentito ai giudici di appello di rideterminare il valore su basi equitative”.

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Estratto: “i benefici per l'acquisto della "prima casa", possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate purché ricorrano due condizioni e cioè la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così "unificato”.

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Estratto: “costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta

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Estratto: “poiché deve ritenersi come, per provare la qualifica di beneficiano effettivo per l'esenzione da ritenuta sugli interessi, sia sufficiente produrre la certificazione di residenza nello Stato comunitario (ed eventuali oneri aggiuntivi richiesti dall'A.F. italiana non possono ritenersi obbligatori), nonché come i certificati emessi dalle autorità fiscali straniere abbiano valenza probatoria vincolante (cfr. Cass. sez. V n. 1553 del 4-10-2011/3-2-2012), deve prestarsi attenzione ai certificati”.

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