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Estratto: “La decisione si pone in contrasto con l'orientamento - ormai consolidato - di questa Corte, secondo il quale, ai fini dell'imposizione dell'i.r.a.p., il requisito l'autonoma organizzazione non può essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per í rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), costituendo, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo"”.

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Estratto: “per quanto riguarda l'aspetto, anch'esso oggetto della materia del contendere, dell'entità dei compensi corrisposti dal medico a suoi colleghi, è stato escluso che costituiscano dato sintomatico dell'autonoma organizzazione, ai fini dell'IRAP, le spese per compensi a terzi, ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo”.

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Estratto: “La stessa CTR, invece, ha ignorato (non essendovi alcun elemento atto a dimostrare un loro esame con implicito rigetto della loro valenza dimostrativa) gli altri elementi fattuali sopra indicati, che il contribuente aveva offerto alla valutazione dei giudicanti al fine di identificare tipologia, quantità e valore dei beni strumentali e, per tale via, dimostrare la loro non eccedenza rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della propria attività lavorativa”.

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Estratto: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (S.U. n.12108 del 2009; S.U. n.9451 del 2016) non integra il requisito della autonoma organizzazione il possesso di beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile (quali i beni indicati nella sentenza impugnata) e l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Poiché gli elementi di fatto evidenziati dal giudice di merito nella sentenza impugnata realizzano la fattispecie dell'attività di medico di base svolta senza il presupposto della autonomia organizzativa, non appare necessario compiere ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente”.

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Estratto: “Riguardo poi, in particolare, all'utilizzo, da parte del medico convenzionato, di personale dipendente, questa Corte ha chiarito che non ricorre il necessario presupposto dell'autonoma organizzazione ove il contribuente si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico”.

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Estratto: “In linea di principio, infatti, i servizi resi dall'agente non sono direttamente serventi la prestazione personale dell'artista, rappresentando piuttosto, nei tempi attuali, un elemento essenziale per lo svolgimento, anche in forma minima, dell'attività personale in esame. 4. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto rigettato”.

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Estratto: “È insegnamento di questa Corte che "In tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività" (Cass. ord. n. 22695/16), ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni (Cass. n. ord. n. 20088/16), oppure a consulenti esterni (Cass. n. 20610/16; Cass. 26332/2017; Cass. 719/2019), in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sé a fini Irap”.

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Estratto: “quella dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, nella specie, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti all'ingegnere), non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle corrisposte per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo”.

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Estratto: “l'i.r.a.p. non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha rilevato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l'autonoma organizzazione”.

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MassimaLa professione del medico di base è una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa ed il suo compenso è determinato dal numero di pazienti assistiti che non può superare un determinato tetto massimo. Da ciò discende che la professione di medico, in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, non realizza la soggettività passiva ai fini Irap ancorché lo stesso impieghi una dipendente part-time con le mansioni di segretaria, il cui impiego non può influire sul reddito del medico di base”.

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