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Estratto: “la C.T.R., nel rigettare il ricorso per revocazione dell'Agenzia delle Entrate, perviene ad un dispositivo conforme a diritto, sia pure con una motivazione errata, suscettibile di correzione. (…) la C.T.R., con la sentenza oggetto di revocazione, pur ritenendo che l'accertamento nei confronti del socio della società di capitali a base ristretta (una s.r.l.) fosse un presupposto indefettibile per l'accertamento nei confronti del socio, aveva poi concluso nel senso che l'Ufficio non avesse dimostrato la distribuzione degli utili ai soci”.

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Estratto: “La pronuncia della CTR non è logicamente consequenziale nel considerare insufficiente un ricarico dell'87% rispetto ad un preteso ricarico medio del 250/350%, laddove lo studio di settore (a pag. 6 del ricorso) evidenzia un "range" di ricarico normale 74->224% e il rilievo non è contestato in controricorso: sicché appare congruo un ricarico che, seppure poco sopra il minimo, rientra nell'ampio spettro dello studio di settore, ove la percentuale massima è il triplo della minima, tanto da non poter costituire, ex se solo, indizio sufficiente per sostenere la ripresa a tassazione”.

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Estratto: “Secondo una corretta applicazione del criterio giuridico di riparto dell'onere della prova, invece, spettava all'Amministrazione finanziaria - nella veste di attrice sostanziale, la quale, coll'atto impositivo, aveva fatto valere la maggiore pretesa erariale, derivante dall'indeducibilità dei costi inesistenti - dimostrare l'effettivo trasferimento, totale o parziale, nell'esercizio 2005, degli immobili solo apparentemente ristrutturati”.

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Estratto: “La CTR ha violato i principi in tema di onere della prova e non ha motivato correttamente laddove, in favore dell'ufficio, si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni dell'avviso di accertamento sul collegamento tra incrementi patrimoniali ed investimenti ai redditi, e dall'altro lato, non ha considerato la prova contraria offerta dal contribuente. Il motivo è fondato, quanto meno sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.”

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Estratto: “La decisione si pone in contrasto con l'orientamento - ormai consolidato - di questa Corte, secondo il quale, ai fini dell'imposizione dell'i.r.a.p., il requisito l'autonoma organizzazione non può essere desunta dal valore assoluto dei compensi e dei costi e dal loro reciproco rapporto percentuale, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per í rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), costituendo, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto "organizzativo"”.

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Estratto: “La lettura del provvedimento evidenzia, senza possibilità di equivoco, che l'insussistenza della nullità della dichiarazione presentata dal liquidatore della fallita, già accertata dalla sentenza della CTR in quella sede impugnata, e la conseguente carenza del presupposto del potere accertativo induttivo di cui al citato art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono state confermate da questa Corte, sia pur previa correzione della relativa motivazione, e pertanto esulavano dall'oggetto del giudizio di rinvio ed erano passate in giudicato tra le parti”.

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Estratto: “Dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione dei soci che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti. Conseguentemente, poiché nella specie si tratta di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci”.

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Estratto: “la CTR ha commesso un errore giuridico laddove ha reputato legittimo l'accertamento relativo all'annualità 2002, senza considerare che, per effetto del giudicato che aveva annullato l'atto impositivo relativo al 2003, era venuto meno il presupposto normativo dell'accertamento sintetico (mediante redditometro), costituito, appunto, dalla non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta”.

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Estratto: “il contribuente ha la facoltà, non l'onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario”.

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Estratto: “A questo orientamento si intende qui dare continuità, ricordando che i tributi locali sono stati ricondotti alla sfera delle "prestazioni periodiche" e, come tali, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale a norma dell'art. 2948 comma 4 cod. civ. (Cass. 4283/2010). Pertanto, ritenuto il termine di prescrizione quinquennale e non decennale, si rileva che la intimazione di pagamento di cui si tratta è stata notificata, sia pure di pochi giorni, oltre il quinquennio e quindi la prescrizione è già maturata e il debito tributario si è estinto”.

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