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Estratto: “annullato un avviso di accertamento per vizi di forma - l'amministrazione finanziaria è tenuta ad emetterne un nuovo accertamento se è ancora in tempo, non essendo in suo potere rinunziare con l'inerzia all'azione di recupero del credito fiscale. L'onere dell'amministrazione era quindi di annullare l'atto impugnato - una volta rilevata la sussistenza del vizio che poi la CTP ha accertato - prima della scadenza del termine decadenziale senza attendere la pronuncia del giudice provinciale, pena il maturarsi della decadenza”.

Estratto: “in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva”.

Estratto: “non può dirsi che la suddetta contrarietà della pronuncia passata in giudicato, che ha annullato l'atto impositivo, costituisca, al tempo stesso, violazione di norme comunitarie a tutela delle quali è ostativa la valenza del giudicato anche nei confronti dell'obbligato solidale. Tenuto conto, quindi, dell'unicità dell'atto impugnato e della non incidenza della pronuncia passata in giudicato sul diritto comunitario, la sentenza censurata, nell'avere quindi ritenuto estendibile il giudicato anche in favore dell'obbligato solidale che non ha preso parte al precedente giudizio, non è viziata da violazione di legge”.

In questo articolo ripercorriamo 5 punti ispirati da “Storyworthy”, scritto da Matthew Dicks, che possono aiutarci nel nostro lavoro volto ad affinare, perfezionare ed incrementare, giorno dopo giorno, le nostre capacità di argomentazione, comunicazione, negoziazione e persuasione.

In questo articolo ripercorriamo 7 punti ispirati da “Lawyers, Liars, and the Art of Storytelling: Using Stories to Advocate, Influence, and Persuade”, scritto da Jonathan Shapiro, che possono aiutarci nel nostro lavoro volto ad affinare, perfezionare ed incrementare, giorno dopo giorno, le nostre capacità di argomentazione, comunicazione, negoziazione e persuasione.

Estratto: “per l'attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 cit.). L'atto di classamento va necessariamente motivato e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000”.

Estratto: “La CTR ha posto a fondamento della decisione due autonome rationes decidendi. Essa ha difatti confermato l'annullamento degli atti impugnati in quanto emessi da un Ufficio territorialmente incompetente e, fermo il «carattere assorbente delle considerazioni» di cui innanzi, ritenne giustificata da parte del contribuente la differenza di peso riscontrata”.

Estratto: “la società contribuente non aveva svolto alcuna attività di organizzazione di eventi in Italia o altre prestazioni e che, in questo contesto, assumeva invero rilevanza fondamentale la sussistenza, a monte, di un rapporto negoziale di promozione del marchio in favore della società spagnola, sicchè la società aveva acquistato, al solo fine di adempiere al suddetto rapporto negoziale, alcuni prodotti in Italia. È proprio in funzione della necessaria attuazione dell'obbligo negoziale di promozione del marchio che la sentenza impugnata colloca l'attività di vendita del prodotto pubblicitario acquisito dalla ricorrente, e tale profilo ha costituito il punto centrale della considerazione, espressa dal giudice del gravame, che non vi era stata nessuna prestazione attiva svolta dalla ricorrente in Italia. Questo profilo non è stato colto dal motivo di censura in esame”.

Estratto: “la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1, d.P.R. n.633 del 1972, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'I.V.A. (cfr. Cass., ord., 24 gennaio 2019, n. 2017; Cass. 9 aprile 2014, n. 8327); - una siffatta tesi interpretativa è coerente con la giurisprudenza unionale”.