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Hai ricevuto una raccomandata o una mail nella casella Pec con cui l'Inps ti sollecita il versamento di contributi previdenziali o di premi ma la richiesta ti sembra ingiusta o hai rilevato degli errori?

Hai ricevuto una raccomandata o una mail nella casella Pec con cui l'Inps ti sollecita il versamento di contributi previdenziali o di premi?

Sei stato accusato di falso in bilancio? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

In questa guida ti spieghiamo di cosa si tratta e vediamo insieme alcuni (fra tanti) motivi per cui potresti ottenere l'assoluzione.

Lo scorso anno sei stato talmente sommerso da pratiche e problemi da risolvere che ti sei dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi? L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di omessa dichiarazione? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

Quante volte ti è capitato di leggere norme di natura tributaria e chiederti quale fosse il reale significato, cercando di capire la volontà del legislatore.

Nel seguente articolo affronteremo tale questione. A tal proposito, giova prendere spunto da una recente sentenza della Cassazione che ha affrontato il tema.

Estratto: “La CTR, astenendosi dall'esame sul merito del rapporto, ha accertato l'invalidità dell'atto impositivo in quanto affetto da carenza di motivazione. 3.3 L'art 52 comma 2 bis del dPR 131/1986 prevede che « la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno e determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma>>. (…) Nella fattispecie in esame è circostanza incontestata la mancata allegazione all'avviso di rettifica degli atti di comparazione”.

Estratto: “la CTR, pur avendo posto correttamente alla base della determinazione del valore venale del bene l'analisi comparativa con altri beni similari, e ritenuto motivatamente comparabili anche strutture site in un Comune diverso ma vicino, ha omesso senza motivazione di valutare gli immobili indicati dallo stesso Ufficio (…) Quanto poi agli immobili indicati dalla contribuente ha escluso la comparabilità di uno di essi, sulla base del dato della diversa ricettività, ma nulla ha motivato in relazione agli altri quattro, sempre di valore inferiore”.

Estratto: “In difetto di obbligo di dichiarazione di sopravvenute variazioni, il termine quinquennale doveva quindi essere fatto decorrere dal 31 dicembre 2005, in quanto anno di esecuzione del versamento della minore imposta (presupposto temporale preso subordinatamente a riferimento dalla disposizione legislativa menzionata), con conseguente spirare il 31 dicembre 2010 (a fronte di avviso di accertamento notificato soltanto nel marzo successivo)”.

All’interno della rubrica dedicata all’argomentazione processuale ed alla persuasione in generale, prosegue il ciclo di interviste a studiosi della persuasione e della argomentazione, da chi la insegna nelle aule universitarie, a chi si prefigge di insegnarla a politici e top managers, e chi ne ha scritto bestsellers. Oggi parliamo con Antonella Lamanna.