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Cittadini italiani che lavorano all’estero ma che hanno la famiglia in Italia: 3 delle cose da sapere per evitare problemi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Cittadini italiani che lavorano all’estero ma che hanno la famiglia in Italia: 3 delle cose da sapere per evitare problemi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Stai pensando di trasferirti all'estero per lavoro?

Allora questa guida fa proprio al caso tuo.

Vedremo insieme alcune cose che devi assolutamente sapere prima del trasferimento: solo un'attenta valutazione sull'impatto fiscale di tale scelta proteggerà te e la tua famiglia (e le vostre finanze!) da indesiderati problemi con il Fisco.

Andiamo con ordine.

Tieni conto che l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe italiana residenti all'estero) non ti renderà esente dalle verifiche sulla tua residenza fiscale per il calcolo delle tasse da continuare a versare in Italia al fine di evitare l'applicazione di sanzioni e relativi interessi.

Quindi, quali sono i criteri utilizzati dal Fisco per individuare l'esatta residenza fiscale dei contribuenti persone fisiche e per l'individuazione del Paese di riferimento di potestà impositiva?

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Eccoti 3 cose (tra tante altre) che devi assolutamente sapere sul trasferimento dei cittadini italiani all'estero per lavoro, se vuoi evitare problemi con il Fisco.

1) La residenza fiscale italiana. Criteri di individuazione.

É anzitutto fondamentale definire la tua corretta residenza fiscale (in quanto la nazione della residenza fiscale non coincide sempre con quella della residenza anagrafica).

La definizione di residenza fiscale italiana è fornita dall'art. 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986) secondo il quale possono essere ritenute fiscalmente residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, in via alternativa:

- risultano iscritte nelle Anagrafi della popolazione residente;

- hanno il proprio domicilio in Italia (ricorda che per domicilio fiscale si intende il luogo dei tuoi interessi di natura patrimoniale, lavorativa, affettiva, morale);

- mantengono la propria residenza in Italia (considera che la residenza per il Fisco coincide con la dimora abituale più che con quella anagrafica del soggetto persona fisica. Considera anche che l'abitualità si realizza con il superamento di 183 giorni all'anno anche non consecutivi sul territorio!).

Quindi il possesso anche di una soltanto di queste condizioni per la maggior parte del periodo d'imposta fa scattare la presunzione di residenza fiscale italiana.

Di contro, il contribuente che non si trovi in una di queste condizioni per la maggior parte del periodo d'imposta, perderà la residenza fiscale italiana.

2) Iscrizione all'AIRE: Fisco italiano bye-bye? Non proprio.

Il fatto che sia iscritto all'AIRE rappresenta per l'Amministrazione Finanziaria un requisito solo formale. Pertanto, non pensare che solo per il fatto di esserti iscritto all'AIRE il Fisco si scorderà di te!

É vero che esiste l'art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni.

In particolare, tale articolo, facendo riferimento alla legislazione domestica dei singoli Stati per individuare la residenza fiscale, tiene in considerazione elementi quali:

- il disporre all'estero dell'abitazione permanente, del centro dei suoi affari e interessi;

- il disporre della dimora abituale;

- la nazionalità.

Si tratta di una “prova del nove” che se non superata va ad attribuire la residenza fiscale all'Italia, con l'effetto che i tuoi redditi andranno tassati (anche) in Italia.

Inoltre, tieni conto che il Fisco con la risposta all'interpello n. 25/2018 ha precisato come: “(…) nel caso in cui l'istante sia in grado di dimostrare, per la maggior parte del periodo d'imposta, oltre all'iscrizione all'AIRE, di non avere in Italia né domicilio né residenza ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, lo stesso dovrà considerarsi fiscalmente residente all'estero. In tal caso l'istante dovrà porre in essere gli adempimenti previsti per tali soggetti, ossia l'indicazione in dichiarazione dei soli redditi prodotti in Italia.”

3) Altri elementi di determinazione della residenza.

A titolo esemplificativo consideriamo altri due elementi rilevanti ai fini della individuazione della residenza per il Fisco, quali:

- la presenza di figli in Italia  o all'estero;

- la presenza di immobili. Infatti, l'art. 23 del TUIR (che riportiamo testualmente) stabilisce come: “Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti”.

E precisa che “Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16;

b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;

c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato”.

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Noi ciò che ti consigliamo è di evitare improvvisazioni e rivolgerti ad un esperto, avvocato tributarista, poiché la verifica della legittimità fiscale del trasferimento all'estero può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolge non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.

Risultando fondamentale, quindi, uno studio fiscale internazionale preliminare della fattispecie concreta svolto da un professionista della materia, partendo dall'esame degli elementi di fatto ritenuti rilevanti.

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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di trasferimento all'estero per lavoro. Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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