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Rettifica del classamento catastale proposto con la procedura docfa. Obbligo di motivazione e limiti: un esempio di annullamento dell’avviso.

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Rettifica del classamento catastale proposto con la procedura docfa. Obbligo di motivazione e limiti: un esempio di annullamento dell’avviso.

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Oggi analizziamo insieme un caso di annullamento dell'avviso di accertamento per rettifica del classamento catastale proposto con la procedura DOCFA e faremo luce sulla rilevanza dell'obbligo di motivazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 luglio 2018 n. 19691, dando seguito all'orientamento prevalente formatosi di recente, ha  stabilito come “in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in L. 75/93 e dal d.m. n. 701/1994 (c.d. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.

La Corte di Cassazione nella sopracitata ordinanza si è pronunciata sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, rigettandolo.

Il processo ha preso avvio da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 la cui base imponibile era stata calcolata in virtù di rendita catastale retroattivamente applicata a tale annualità e variata dall'Ufficio a seguito di procedura DOCFA d'immobile destinato a struttura alberghiera con modifica degli spazi interni.

La contribuente ha proposto ricorso alla CTP di Napoli che lo ha accolto.

L'Agenzia del Territorio ha proposto, poi, appello davanti alla CTR della Campania che lo h rigettato.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione l'Agenzia delle Entrate (incorporante l'Agenzia del Territorio) affidato a due motivi.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria con il secondo motivo ha rilevato la violazione di legge per erronea e falsa applicazione de combinato disposto dell'art. 3 della l. 241/1990, art. 7 l.212/2000, e d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in l. 75/93 e del d.m. n. 701/1994 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c., sottolineando che la sentenza impugnata, nell'annullare la rettifica  della rendita catastale dell'unità immobiliare in questione per difetto di motivazione, si è posta in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi individuati dall'Ufficio del Territorio e della classe attribuita all'immobile, dando la possibilità al contribuente del confronto con i dati indicati nella propria dichiarazione.

LE CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE:

Per la Corte il motivo proposto dall'Ufficio è manifestamente infondato.

Infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che “Non è in contestazione tra le parti, così come riportato dall'Amministrazione nel proprio ricorso, che la motivazione dell'avviso di classamento, al di là dei riferimenti normativi ivi contenuti, si esaurisce nella mera attribuzione della categoria D/2 e della rendita di euro 53.592, 00 in difformità da quelle proposte dalla contribuente con la dichiarazi.one DOCFA presentata dal proprio tecnico di fiducia”.

Inoltre la Corte richiama l'orientamento maggioritario formatosi recentemente sul punto per il quale si ritiene che “ in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16/1993, convertito in L. 75/93 e dal d.m. n. 701/1994 (c.d. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.

Sulla scorta di tale orientamento, la Corte, ritiene che nella fattispecie in esame, l'avviso di classamento non lascia rilevare a quale ipotesi si faccia riferimento “apparendo anzi, ancor più necessario che fosse chiarito se l'errore fosse effettivamente connesso alla valutazione degli elementi di fatto addotti dalla contribuente con la propria dichiarazione”.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, impedendo l'annullamento giudiziale, con effetto ex tunc, della rendita rettificata per difetto di motivazione la sua utilizzabilità ai fini del calcolo della base imponibile dell'ICI dovuta per l'anno in contestazione con riferimento all'unità immobiliare a destinazione alberghiera.

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Questo è solo un caso di annullamento dell'avviso di accertamento per rettifica del classamento catastale proposto con procedura DOCFA in dipendenza di un difetto di motivazione. Tuttavia, le variabili possono sono molte di più e poichè richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, non possono essere esaminate ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.

 

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