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Agenzia Entrate si dimentica di indicare le affermazioni in diritto presenti nella pronuncia (che aveva dato ragione al contribuente) che riteneva contrastanti con la legge. Ricorso dell’Agenzia delle Entrate dichiarato inammissibile.

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Estratto: “La ricorrente ha dato conto della motivazione della sentenza -sopra riassunta- riportandola per esteso nel ricorso; tuttavia, per come risulta confezionato il motivo di cui consta il ricorso, non è possibile rinvenire la censura indirizzata alla sentenza: è denunciata la violazione la falsa applicazione di norme di legge, non sono però indicate le affermazioni in diritto presenti nella sentenza della CTR che si assumono in contrasto con predette norme”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5 ,

Ordinanza n. 5828 del 3 marzo 2020

Rilevato che

- CCB srl (società esercente attività di costruzioni residenziali e non) proponeva ricorso avverso provvedimento di diniego di rimborso IVA per l'anno 2011 per euro 253.546,00, provvedimento motivato con la carenza di operatività ai sensi dell'art. 30 L. 724/94.

- Nel contradditorio tra le parti -essendosi regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate- la commissione tributaria provinciale di Bolzano accoglieva il ricorso sul rilievo che la società contribuente avesse superato per l'anno 2009 il test di operatività di cui alla menzionata legge -e pertanto non poteva essere ritenuta non operativa nel triennio 2009/2011- e nella convinzione che la costruzione (oggetto dell'attività sociale) non potesse essere ultimata e utilizzata per produrre ricavi entro il 2009 e che l'impossibilità di produrre ricavi nel biennio successivo fosse dovuta al rallentamento intervenuto nell'ultimazione dell'immobile.

- Avverso detta sentenza proponeva appello la Agenzia delle Entrate evidenziando come il credito in contestazione -anno 2011- dipendesse essenzialmente dall'acquisizione in leasing di un terreno edificabile e dai costi di costruzione di un fabbricato commerciale destinato ad essere venduto o locato e come la società avesse prodotto, al riguardo, solo la dichiarazione di inizio lavori del 2008, le fatture di acquisto riferite agli anni 2009/2011, oltre ai bilanci societari dal 2007 al 2011; l'ufficio appellante rilevava inoltre che -in relazione al test di operatività- la società si era basata sui dati del triennio 2007/2009 (pretendendo di escludere dai relativi calcoli, gli oneri pluriennali e i costi di costruzione, in quanto non ancora atti a generare ricavi), mentre invece si sarebbe dovuta fondare sui dati del triennio 2009/2011 e nei relativi calcoli avrebbero dovuto essere inclusi i costi di acquisto in leasing e quelli di costruzione (contabilizzati e inseriti a bilancio come immobilizzazioni immateriali); dopo avere aggiunto che i ricavi presunti emergenti dal test di operatività del triennio 2009/2011 erano pari ad euro 69.441,45 a fronte di ricavi realmente conseguiti di euro 7,67 -così risultando essere la società non operativa; assenza di operatività risultante anche con riguardo al triennio 2007/2009- concludeva rilevando che la società non aveva mai prodotto ricavi degni di nota a far tempo dalla sua costituzione (anno 2006).

- Si costituiva anche in tale grado di giudizio la parte che insisteva per la conferma della sentenza appellata, rilevando in particolare che l'importo di euro 9.381,00 (anno 2007), escluso dai ricavi dall'ufficio perché ritenuto relativo a rimborso spese effettuate dalla società e successivamente fatturate, avrebbe, invece, dovuto essere considerato quale componente ordinario di gestione e quindi rientrare nel calcolo di operatività; insisteva nel sostenere l'esclusione -dal computo- dei costi pluriennali in quanto relativi ad anticipi effettuati alla società di leasing per immobilizzazioni in corso.

- Con la sentenza sopra indicata, la CTR di Bolzano rigettava l'appello.

- Per la cassazione della predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo.

- Parte intimata non si è costituita.

Considerato che

- Il ricorso consta di un unico motivo che denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 30, commi 1 lett.c), 4 e 4bis, Legge 724/1994 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.".

Il ricorso non è ammissibile

La CTR -che ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso della contribuente- ha motivato la decisione richiamando innanzi tutto la normativa di cui all'art. 30 L. 724/94 quanto alla considerazione della non operatività della società a ragione dell'essere la somma complessiva dei ricavi inferiore alla somma degli importi che risultano applicando il 15% al valore delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria, con la precisazione che i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti, con la previsione infine che può la società, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.

- Su tale premessa, il giudice dell'appello si è quindi occupato delle immobilizzazioni in corso oggetto della controversia-acquisizione in leasing finanziario di un terreno edificabile e alla costruzione di un complesso commerciale destinato alla successiva rivendita o locazione e non ancora ultimato per ragioni di carattere finanziario- per escludere che le immobilizzazioni siano idonee a produrre alcun tipo di ricavo, anche alla luce della circolare 25 del 4.5.2007 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in forza della quale la CTR ha pure precisato che le società che hanno in patrimonio solo immobilizzazioni in corso sono esonerate dall'onere di presentazione delle disposizioni antielusive.

- La ricorrente ha dato conto della motivazione della sentenza -sopra riassunta- riportandola per esteso nel ricorso; tuttavia, per come risulta confezionato il motivo di cui consta il ricorso, non è possibile rinvenire la censura indirizzata alla sentenza: è denunciata la violazione la falsa applicazione di norme di legge, non sono però indicate le affermazioni in diritto presenti nella sentenza della CTR che si assumono in contrasto con predette norme.

- Da quanto esposto deriva la inammissibilità del ricorso.

- Nessuna pronuncia deve rendersi in punto spese dal momento che la parte intimata non si è costituita.

P. Q. M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 2 ottobre 2019

 

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